Arriva un provvidenziale emendamento al Decreto Fiscale 146/2021, collegato alla Legge di Bilancio da poco approvata. Dal 2022, anche i coniugi che abbiano residenza anagrafica in due Comuni diversi in abitazioni “prima casa” potranno usufruire dell’esenzione IMU per l’abitazione principale soltanto per una delle due abitazioni, a loro scelta.
La disposizione su cit. precisava che la scelta di quale delle due abitazioni dovesse essere oggetto del beneficio dell’esenzione IMU quale residenza principale del nucleo familiare, senza precisare però con quali modalità tale scelta dovesse venire effettuata né se sarebbero state applicate sanzioni per il passato.
Nessuna sanzione per il pregresso
Al fine di eliminare tali incertezze il dipartimento Finanze ha confermato che per le annualità pregresse vale il principio recato nell’articolo 10 dello Statuto del contribuente. In base ad esso, “non sono irrogate sanzioni in caso di obiettiva incertezza sull’ambito di operatività di una norma”. Secondo il MEF, infatti, la previsione normativa in questione è stata oggetto di interpretazioni divergenti da parte della Suprema corte, che hanno creato le premesse per la disapplicazione delle sanzioni.
Il diritto all’esenzione da sanzione per il pregresso, peraltro, potrebbe essere fatto valere anche sulla base del principio della tutela dell’affidamento del contribuente. Non sono cioè irrogate sanzioni, né richiesti interessi moratori, nei casi in cui il contribuente sia stato indotto in errore da atti dell’amministrazione finanziaria. In questo caso, si guarda alla circolare 3 del 2012 delle Finanze, che aveva affermato il diritto alla doppia esenzione, contraddetta, poi, dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione.
La scelta dell’unità immobiliare esente dovrà essere fatta con la dichiarazione da presentarsi a cura del proprietario della casa a giugno 2023. Allo scopo, occorrerà barrare il campo 15 relativo all’esenzione e riportare nelle annotazioni «Abitazione principale scelta dal nucleo familiare ex art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019». Servirà inoltre ricordare che per “abitazione principale” si intende non solo quella ove il contribuente ha la residenza anagrafica, ma quello in cui egli e la sua famiglia vi dimorano abitualmente.