Il Tribunale di Verona respinge il ricorso di alcuni over-50 no vax. Il gruppo di lavoratori ha cercato di contestare l’obbligo di vaccinazione anti Covid-19, recentemente introdotto per la loro fascia d’età. E lo ha fatto agendo in via cautelare, chiedendo cioè al Tribunale l’emissione di un provvedimento d’urgenza. I motivi addotti sono quelli che, in questi mesi, hanno rappresentato altrettanti “cavalli di battaglia” della propaganda no vax.
I ricorrenti sostengono anzitutto che i vaccini non siano efficaci nella prevenzione dell’infezione, come, invece, a loro avviso dovrebbero essere. Contestano l’obbligo vaccinale appellandosi all’art. 32 della Costituzione, sul presupposto che detto obbligo sarebbe generico e indeterminato. Deducono, infine, che la somministrazione starebbe avvenendo con modalità lesive delle disposizioni vigenti in materia sanitaria.
Le ragioni dell’inammissibilità
Il Tribunale di Verona, però, stoppa i ricorrenti sulla base di un profilo di legittimità. Non analizza, cioè, i motivi di ricorso, semplicemente perché si ferma ad un step precedente, ritenendo cioè che il ricorso sia inammissibile.
Si tratta, quindi, di una decisione motivata da ragioni di diritto processuale. Il Tribunale rileva che lo strumento del ricorso cautelare, scelto dai ricorrenti, sia inadeguato al caso di specie. Quello che viene richiesto, infatti, è una pronuncia di accertamento, che non è – come invece dovrebbe – strumentale alla successiva fase di merito. In parole semplici: si è cercata una “scorciatoia” non contemplata dalla legge processuale. Ancora, il Tribunale rileva l’assenza di interesse ad agire, visto che i ricorrenti non hanno ricevuto alcuna sanzione per violazione dell’obbligo vaccinale.
Il provvedimento si conclude indicando ai ricorrenti quello che, in realtà, dovrebbero fare: subire le conseguenze del rifiuto di vaccinarsi e, quindi, impugnare la sanzione. In quel caso, infatti, ci sarebbe un concreto interesse ad agire (contestare la sanzione) e il Giudice potrebbe anche esaminare nel merito i motivi addotti.