In caso di incidente stradale ricollegabile al suo comportamento, l’automobilista è tenuto a fermarsi e prestare assistenza a chi possa aver subito un danno alla persona. Diversamente, nel caso cioè in cui l’automobilista non si fermi, scatta una sanzione penale (reclusione da uno a tre anni) e amministrativa (sospensione della patente da un anno e sei mesi a cinque anni).

Questa previsione, che si trova all’art. 189 del codice della strada, va interpretata in maniera rigorosa, soprattutto per quanto riguarda il profilo psicologico. È quello che ha ribadito la Corte di cassazione nella sentenza n. 27241 del 2020, provvedimento con cui il Giudice di legittimità ha ricordato come, ai fini della punibilità, è sufficiente che il responsabile del sinistro si sia posto l’eventualità che la vittima possa aver riportato lesioni ma, ciò nonostante, non si sia fermato fino all’arrivo dell’Autorità.

La questione, sostanzialmente, si pone in questi termini: il responsabile del sinistro che, per le circostanze concrete (es: impatto a bassa velocità, sopraggiungere immediato di soccorritori ecc.) avendo motivo di ritenere che la sua presenza non sia necessaria o che la vittima non abbia bisogno di cure, si allontana dal luogo del sinistro, è punibile? La risposta è sì, perché, secondo l’impostazione della giurisprudenza, egli si pone mentalmente l’eventualità che possa essersi verificato un danno alla persona, ma accetta il rischio e si allontana. Egli cioè si rende conto che si è verificato un sinistro e che questo sinistro ha coinvolto una persona, ma, ciò nonostante, non si ferma e non presta la dovuta assistenza.

La Cassazione chiarisce che non basta giustificarsi dicendo, ad esempio, che la vittima non aveva ferite evidenti, perché la norma non subordina affatto l’obbligo di fermarsi alla presenza di ferite, ma semplicemente all’eventualità che dal sinistro possa essere derivato un danno alla persona. Allo stesso tempo, non ha rilievo la circostanza che la vittima sia già assistita da altre persone, perché la condotta richiesta dalla legge (fermarsi e prestare assistenza) prescinde completamente dalla presenza di altri sul posto.

(avv. Andrea Martinis)