Un passeggero si trova a viaggiare sul treno senza biglietto e il controllore, accortosi della cosa, inizia a predisporre il verbale per elevare la contravvenzione; il passeggero, a questo punto, fornisce false generalità e si perfeziona un reato. Quale? Secondo la Cassazione (sentenza n. 47044 del 20 novembre 2019) si tratta del reato previsto dall’art. 495 c.p. (false attestazioni o dichiarazioni al pubblico ufficiale) e non quello, meno grave previsto dall’art. 496 c.p. (false dichiarazioni sulla propria identità personale).

Secondo la Corte, quando il controllore inizia una fase finalizzata alla identificazione del trasgressore, riveste la qualifica di pubblico ufficiale. Entrambi gli articoli sopra menzionati sanzionano le false dichiarazioni fatte al pubblico ufficiale, ma differiscono sul tipo di dichiarazioni: l’art. 495, infatti, parla di “attestazioni”, mentre l’art. 496 parla – più genericamente – di dichiarazioni. Ebbene, la Corte chiarisce che, quando il trasgressore dichiara al controllore (pubblico ufficiale) la propria identità in assenza di documenti, fa una attestazione e non una semplice “dichiarazione”, proprio perché, mancando i documenti, è su tali affermazioni che il pubblico ufficiale va poi a ricostruire l’identità della persona.

Per queste ragioni, conclude la Corte, scatta il reato di cui all’art. 495 c.p., più grave rispetto all’altro. Gli aspiranti Ajeje Brazorf sono avvertiti.

(avv. Andrea Martinis)