Il blocco delle esecuzioni immobiliari che coinvolgono l’abitazione principale del debitore è incostituzionale. La Corte Costituzionale ha così bocciato la disposizione del cosiddetto decreto “milleproroghe” (d.l. 31 dicembre 2020, n. 183), che aveva prorogato fino al 30.06.2021 la sospensione relativa a tali procedure. Norma scritta e pensata inizialmente allo scoppiare dell’emergenza sanitaria (ormai più di un anno fa) e che era stata via via prorogata, inizialmente fino al 31.12.2020 e poi, appunto, fino al 30.06.2021.
L’emergenza e la tutela del diritto all’abitazione
La ragione sottesa a questa sospensione è facilmente intuibile. In un momento in cui le attività economiche si sono improvvisamente bloccate, il legislatore ha voluto salvaguardare il diritto all’abitazione, impedendo cioè che i creditori potessero aggredire gli immobili utilizzati come “abitazione principale”. Questo significa che le esecuzioni su immobili concessi in locazione o immobili di tipo commerciale avrebbero potuto continuare, ma che il debitore avrebbe potuto continuare a risiedere a casa sua.
Un sacrificio evidentemente imposto ai creditori, limitati nell’esercizio dei propri diritti. Giustificato, riconosce la Corte Costituzionale, dal momento emergenziale. Proprio per questo, a distanza di più di un anno, ad avviso dei Giudici non ci sono più i presupposti per mantenere questo blocco, così come originariamente concepito.
Le (mancate) modifiche all’originaria disposizione
Quello che la Corte rimprovera al legislatore è non aver modulato diversamente la norma, al mutare della situazione emergenziale. È mancato cioè un aggiustamento dell’iniziale bilanciamento sia quanto alla possibile selezione degli atti della procedura esecutiva da sospendere, sia soprattutto quanto alla perimetrazione dei beneficiari del blocco.
I creditori, aggiungono i Giudici, non costituiscono certo una categoria privilegiata: anche loro, cioè, hanno sofferto le conseguenze economiche negative che sono derivate dall’emergenza pandemica. Impedirgli l’esercizio del diritto così a lungo e in modo così indiscriminato, quindi, significa non bilanciare correttamente gli interessi in ballo. In altre parole: la tutela dell’abitazione principale del debitore può essere giustificabile, ma il legislatore avrebbe dovuto specificare i presupposti soggettivi e oggettivi della misura, anche eventualmente demandando al vaglio dello stesso giudice dell’esecuzione il contemperamento in concreto degli interessi in gioco.
Avv. Andrea MARTINIS
diritto civile (responsabilità civile, assicurazioni, recupero crediti), privacy, diritto penale