Il blocco delle esecuzioni immobiliari che coinvolgono l’abitazione principale del debitore è incostituzionale. La Corte Costituzionale ha così bocciato la disposizione del cosiddetto decreto “milleproroghe” (d.l. 31 dicembre 2020, n. 183), che aveva prorogato fino al 30.06.2021 la sospensione relativa a tali procedure. Norma scritta e pensata inizialmente allo scoppiare dell’emergenza sanitaria (ormai più di un anno fa) e che era stata via via prorogata, inizialmente fino al 31.12.2020 e poi, appunto, fino al 30.06.2021.

L’emergenza e la tutela del diritto all’abitazione

La ragione sottesa a questa sospensione è facilmente intuibile. In un momento in cui le attività economiche si sono improvvisamente bloccate, il legislatore ha voluto salvaguardare il diritto all’abitazione, impedendo cioè che i creditori potessero aggredire gli immobili utilizzati come “abitazione principale”. Questo significa che le esecuzioni su immobili concessi in locazione o immobili di tipo commerciale avrebbero potuto continuare, ma che il debitore avrebbe potuto continuare a risiedere a casa sua.

Un sacrificio evidentemente imposto ai creditori, limitati nell’esercizio dei propri diritti. Giustificato, riconosce la Corte Costituzionale, dal momento emergenziale. Proprio per questo, a distanza di più di un anno, ad avviso dei Giudici non ci sono più i presupposti per mantenere questo blocco, così come originariamente concepito.

Le (mancate) modifiche all’originaria disposizione

Quello che la Corte rimprovera al legislatore è non aver modulato diversamente la norma, al mutare della situazione emergenziale. È mancato cioè un aggiustamento dell’iniziale bilanciamento sia quanto alla possibile selezione degli atti della procedura esecutiva da sospendere, sia soprattutto quanto alla perimetrazione dei beneficiari del blocco.

I creditori, aggiungono i Giudici, non costituiscono certo una categoria privilegiata: anche loro, cioè, hanno sofferto le conseguenze economiche negative che sono derivate dall’emergenza pandemica. Impedirgli l’esercizio del diritto così a lungo e in modo così indiscriminato, quindi, significa non bilanciare correttamente gli interessi in ballo. In altre parole: la tutela dell’abitazione principale del debitore può essere giustificabile, ma il legislatore avrebbe dovuto specificare i presupposti soggettivi e oggettivi della misura, anche eventualmente demandando al vaglio dello stesso giudice dell’esecuzione il contemperamento in concreto degli interessi in gioco.