Un’automobile parcheggiata nell’autorimessa prende fuoco. E danneggia l’immobile. Chi paga i danni: l’assicurazione del veicolo o quella dell’immobile? Questa volta è la Corte di Giustizia dell’Unione Europea a dover decidere (sent. 20/06/19, causa C-100/18) e, a litigare, sono le due assicurazioni: quella dell’auto e quella dell’immobile. Prevedibilmente, nessuna delle due assicurazioni vuole pagare i danni, ma quella domestica ha già dovuto anticiparli e ne chiede il rimborso all’altra.

Per risolvere il dilemma, dobbiamo partire dalla seguente regola europea: la responsabilità civile relativa alla circolazione dei veicoli, che stazionano abitualmente nel territorio di uno Stato, dev’essere coperta da un’assicurazione (art. 3, direttiva 103/2009). L’incendio è scoppiato in Spagna e vediamo nel dettaglio cosa prevede la legge spagnola: “per fatti relativi alla circolazione si intendono i fatti derivanti dal rischio causato dalla guida dei veicoli … sia in garage e parcheggi sia su strade o terreni … ». (art. 2, Real Decreto 1507/2008)

Cos’è accaduto? Il guidatore ha parcheggiato nel garage e, dopo oltre 24 ore, a causa di un cortocircuito elettrico la macchina si è incendiata danneggiando l’immobile. Il problema è capire cosa intende la legge spagnola per “fatti relativi alla circolazione”: possiamo dire che un veicolo parcheggiato da oltre 24 ora stia circolando? Se la risposta è positiva, la colpa dei danni va attribuita alla vettura e, pertanto, alla sua assicurazione. In quest’ultimo senso si sono orientati i giudici spagnoli affermando che è un «fatto relativo alla circolazione» anche una situazione in cui un veicolo parcheggiato in modo non permanente in un garage privato si sia incendiato da solo e senza l’intervento di terzi.

Ma l’assicurazione del veicolo non ci sta e, dopo varie peripezie giudiziarie, si finisce davanti alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, che chiarisce i seguenti principi: lo stazionamento di un veicolo è una fase naturale e necessaria che costituisce parte integrante dell’utilizzo del veicolo come mezzo di trasporto. Infatti, un veicolo viene utilizzato come mezzo di trasporto non solo quando si sposta, ma anche, in linea di principio, durante il suo stazionamento tra uno spostamento e l’altro. Pertanto, lo stazionamento di un veicolo in un garage privato costituisce un’utilizzazione del veicolo stesso che è conforme alla sua funzione di mezzo di trasporto.

Insomma, l’assicurazione del veicolo deve pagare, nel nostro caso rimborsando la “cugina” che aveva anticipato i soldi.