Quando e come scatta la responsabilità penale nel caso di lesioni personali causate da un cane? A questa domanda risponde la sentenza n. 51448 della Cassazione penale (sez. IV) del 10 novembre 2017. Stando al Collegio, non è necessario un legame civilisticamente perfetto di proprietà per incorrere in responsabilità penale, ma è sufficiente una detenzione materiale e di fatto dell’animale. Parimenti, non rileva dato formale della registrazione all’anagrafe canina o dell’apposizione di un microchip. La responsabilità, inoltre, sussiste a prescindere dall’astratta pericolosità del cane: la detenzione di un animale, infatti, impone l’adozione di cautele volte ad evitare che esso possa anche avere delle reazioni lesive.
Sussiste responsabilità anche nel caso in cui le lesioni si siano verificate all’interno dell’abitazione del soggetto detentore del cane; al fine di escludere la responsabilità di questi, infatti, è necessario che il luogo in cui si trova l’animale sia tale da evitare l’intrusione di estranei (ad esempio: luogo recintato e nel quale l’accesso sia interdetto), mentre non è sufficiente ad escludere la colpa la semplice apposizione di un cartello “attenti al cane”, in quanto tale avvertimento non esonera il proprietario dell’animale dagli obblighi di custodia.
Avv. Andrea MARTINIS
diritto civile (responsabilità civile, assicurazioni, recupero crediti), privacy, diritto penale