La legge 124/2017 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) modificando la Legge 362/1991 (Norme di riordino del settore farmaceutico) ha liberalizzato la proprietà delle farmacie ammettendo la partecipazione di soci di capitale nelle società di gestione di farmacie, fermo l’affidamento della direzione e gestione esclusivamente a soci “farmacisti”.

Adesso, la Corte Costituzionale, con una sentenza “interpretativa” (Corte Cost. 11/2020) ha confermato la possibilità che soci siano anche persone fisiche che esercitino attività proprie di lavoro pubblico e privato, purché, s’intende, non rivestano compiti di gestione o di direzione nella farmacia.

Il dubbio, risolto dalla Corte, derivava dall’art. 8 della L.362/1991, che prevede l’incompatibilità della partecipazione alla società “con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato”, ma la Corte ha escluso che tale incompatibilità si applichi ai soci di puro capitale e non “gestori”.

avv. Mario Diego