Quasi tutti sappiamo che l’art. 189 del codice della strada impone l’obbligo di fermarsi e prestare soccorso nel caso di incidente stradale. Quello che, però, spesso viene ignorato è che questa norma viene interpretata in maniera decisamente rigida.
Prendiamo come esempio il caso di un automobilista che, dopo aver causato un incidente, non si era immediatamente fermato sul posto, omettendo quindi di prestare assistenza, ma si era comunque recato presso una stazione di Polizia, per segnalare il sinistro e contribuire alla ricostruzione della dinamica. Condannato sia in primo grado che in appello, l’automobilista ha fatto ricorso in Cassazione. Sosteneva che al massimo gli fosse imputabile di non aver prestato assistenza (condotta sanzionata dall’art. 189 comma 7 Cds), ma non certo di non essersi fermato (art. 189 comma 6 Cds).
Secondo il ragionamento del ricorrente, la norma del codice della strada impone di fermarsi sul posto per fare in modo che l’Autorità competente possa intervenire, valutare la dinamica del sinistro e individuare i responsabili. L’automobilista, pertanto, recandosi subito dopo dalla Polizia per ammettere spontaneamente le proprie colpe, avrebbe consentito esattamente quello che l’art. 189 comma 6 Cds punta ad ottenere. Secondo questo ragionamento, la condotta immediatamente successiva al sinistro sarebbe stata “compensata” dalla presentazione davanti alla Polizia.
La Corte di cassazione, però, non ha aderito a questa tesi e con la sentenza n. 3488 del 2021 ha confermato la duplice condanna dell’automobilista. La Corte ha infatti ricordato che i reati previsti dall’art. 189 Cds sono reati di pericolo, che vanno cioè a sanzionare l’aver creato una situazione di rischio e si consumano quindi istantaneamente. Non importa pertanto che l’automobilista si sia poi recato dalla Polizia per autodenunciarsi: ormai la situazione contraria alla legge si era già creata, con il mancato arresto. La Cassazione ha poi aggiunto che fermarsi sul luogo del sinistro e attendere l’Autorità competente è un comportamento che agevola maggiormente la ricostruzione dei fatti, attività che riesce più facile sul posto rispetto ad un ufficio.
Il comportamento frettoloso è quindi costato caro all’automobilista, condannato a nove mesi di reclusione, con patente sospesa per un anno e sette mesi.
(avv. Andrea Martinis)
Avv. Andrea MARTINIS
diritto civile (responsabilità civile, assicurazioni, recupero crediti), privacy, diritto penale