La questione del cognome da attribuire ai figli torna alla ribalta, alla luce della recente ordinanza resa dalla Corte Costituzionale (ordinanza 18 del 2021). Il caso concreto è quello di una coppia di genitori, non sposati, che hanno avuto un figlio, al quale, concordemente, vogliono attribuire il cognome della madre. La norma di riferimento (art. 262 codice civile) però non consente questa opzione, prevedendo che il figlio, riconosciuto da entrambi i genitori, prenda il nome del padre.

Alla Corte Costituzionale è stata quindi posta una questione di costituzionalità dell’art. 262 c.c., nella parte in cui non consente ai genitori di optare per il solo cognome della madre. Vengono in rilievo principi come la parità e l’uguaglianza tra uomo e donna, nonché il rispetto dell’identità personale; ci si interroga quindi se sia giustificabile una norma che – di fatto – impedisce ad una coppia di esercitare una scelta, nonostante siano entrambi d’accordo.

Le norme in materia sono state oggetto di “correzioni” nel recente passato, visto che è stata introdotta ad esempio la possibilità di aggiungere il cognome della madre a quello del padre, ma – dice la Corte – l’evoluzione dei costumi e la presa di coscienza sull’importanza della parità dei generi avrebbero imposto un intervento legislativo più organico. Intervento che continua a mancare: da qui la “supplenza” del Giudice costituzionale.

Non solo: ad avviso della Corte, il problema è più radicato rispetto alla questione prospettata nella vicenda specifica. All’origine del giudizio, infatti, c’è una coppia che vorrebbe dare al proprio figlio il solo cognome della madre: ci si chiede, quindi, se la scelta possa superare la disposizione di legge e questo in nome della parità e dell’uguaglianza uomo-donna. La Corte nota però che, anche accordando questa possibilità, non si risolverebbe a pieno il problema dell’uguaglianza, perché, nel caso in cui la coppia non fosse d’accordo, prevarrebbe la legge, che impone comunque il cognome paterno. Il sistema, cioè, risulterebbe in ogni caso sbilanciato a favore del padre.

Per questi motivi, la Corte Costituzionale si è posta il dubbio circa la costituzionalità dell’art. 262 c.c., nella parte in cui, mancando l’accordo tra genitori, al figlio venga imposto il solo cognome del padre, anziché quello di entrambi i genitori.

Sarà interessante vedere quale sarà l’esito di questo giudizio.

(avv. Andrea Martinis)