La recente proliferazione in periodo Covid19, da parte del legislatore, di svariate prescrizioni in tema di sicurezza aziendale, (l’ultima delle quali contenuta del DPCM 17 maggio 2020 che illustra anche le varie linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive), che si sommano alle prescrizioni già previste a tutela del lavoratore di cui al Codice civile (art. 2087) ed alla normativa speciale (D. Lgs. 81/2008) impone certamente alle aziende di prestare particolare attenzione alle misure adottate in punto “sicurezza” al fine di evitare (o ridurre al minimo) eventuali rischi connessi con la propria attività.

Tra le varie precauzioni da adottare, alla quale l’azienda deve porre particolare attenzione, vi è certamente quella connessa con gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 231/2001 (c.d. Modello Organizzativo) volto proprio a prevenire la commissioni di reati, tra i quali l’omicidio colposo o le lesioni gravi connesse con la violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (art. 25-septies). Sarà dunque necessario, per le aziende che hanno già ritenuto di adottate il Modello Organizzativo, adeguare lo stesso alle diverse disposizioni in tema di sicurezza, imponendo l’osservanza delle “linee guida/protocolli” e verificando l’adeguatezza dei sistemi adottati; per le altre realtà aziendali, invece, questa potrebbe essere proprio l’occasione per adeguarsi alla normativa già in vigore da molti anni e rispetto alla quale sono ormai costanti e plurime le contestazioni da parte delle Procure della Repubblica in occasione di reati commessi da “persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o direzione dell’ente” o loro sottoposti, nel “interesse o a vantaggio dell’ente stesso” (art. 5 D. Lgs. 231/2001).
Proprio sul concetto di “vantaggio o interesse dell’ente”, con una recente sentenza del Tribunale di Gorizia (16.12.2019), il Giudice di merito ha avuto modo di confermare alcuni, ormai costanti, indirizzi giurisprudenziali che qui si intendono richiamare per sintesi.
1. La mancata predisposizione del Modello Organizzativo previsto dal D.Lgs. 231/2001 costituisce uno dei presupposti della “responsabilità amministrativa dell’ente”. Non possono ritenersi equivalenti ai modelli 231, ai fini dell’esonero della responsabilità, né i Modelli DUVRI (prescritti dalla normativa antifortunistica), né altre certificazioni rilasciate da istituti vari quali, ad esempio, la International Standard Organization (I.S.O.) (cfr. Cass. Pen. n.41768/2017).
2. La sola mancata predisposizione del Modello Organizzativo, tuttavia, non basta a portare ad una sentenza di condanna, in quanto è altresì necessario che il reato presupposto sia stato commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente. E mentre il “vantaggio” è un criterio oggettivo che va accertato ex post, dovendo
quindi raggiungersi la prova che lo stesso si sia effettivamente realizzato, l’“interesse” ha un carattere soggettivo valutabile ex ante e sussiste quando l’autore del reato abbia violato la normativa cautelare con il consapevole intento di conseguire un risparmio di spesa per l’ente, indipendentemente dal suo effettivo raggiungimento.
Proprio l’elemento del “vantaggio”, infine, consente qui di accennare ad una recentissima novità legislativa che non deve sfuggire proprio in funzione di una invocata verifica della tenuta del Modello Organizzativo.
Con la d.l. n. 124/2019, convertito in L. n. 157/2019, in vigore dal 25.12.2019, si è introdotto l’art. 25 quinquiedecies recante la “responsabilità amministrativa dell’ente per i reati tributari”; e dunque, dall’entrata in vigore di tale norma, la società che si avvantaggia dalla “evasione fiscale” posta in essere nel suo interesse dall’amministratore potrà essere sanzionata, oltre che in sede fiscale, anche in sede penale secondo quanto dispone il D. Lgs. 231/2001 con evidenti e gravissime ripercussioni delle quali si sta già preoccupando la dottrina specialistica del settore, ma delle quali è bene che anche l’imprenditore avveduto abbia tempestiva cognizione.

(avv. Franco Ferletic)