Tra le novità introdotte dal cosiddetto “decreto rilancio” c’è la previsione di incentivi per l’acquisto di monopattini elettrici ed è facile immaginare che nei prossimi mesi assisteremo ad un (ulteriore, visto che un trend di crescita c’era già in tempi pre-Covid19) incremento della presenza di questi mezzi di trasporto sulle nostre strade. È utile allora rammentare quali sono le regole dettate per la circolazione dei monopattini elettrici, prendendo spunto dalla Circolare del Ministero dell’Interno dd. 09.03.2020 e ricordando che, per regola generale, i monopattini elettrici possono essere condotti solamente da chi ha compiuto i quattordici anni.

Anzitutto, i monopattini elettrici, per poter circolare, devono avere queste caratteristiche:

– potenza non superiore a 500 watt;

– limitatore di velocità (i limiti sono di 25 km/h sulla carreggiata e 6 km/h sulle aree pedonali);

campanello per le segnalazioni acustiche;

marchio CE;

luci bianche/gialle anteriori e luci rosse posteriori, da attivare mezz’ora dopo il tramonto e comunque in condizioni di scarsa illuminazione (in mancanza, il monopattino andrà portato a mano).

Chi circola con un monopattino privo di questi requisiti è soggetto alla sanzione amministrativa da 100 a 400 euro.

La circolazione dei monopattini elettrici è possibile sulle strade urbane con limite di velocità fino a 50 km/h, ove sia consentita la circolazione delle biciclette (in presenza di una pista ciclabile, quindi, sarà obbligatorio utilizzare quest’ultima), mentre è vietata sulle strade extraurbane, a meno che non ci sia una pista ciclabile. Chi circola con un monopattino elettrico al di fuori di questi spazi è punito con la sanzione amministrativa da 100 a 400 euro.

I conducenti, oltre a rispettare i limiti di velocità, devono rispettare ulteriori norme di comportamento:

– procedere su un’unica fila e comunque mai affiancati in numero superiore a due;

– indossare un casco, se minorenni;

– avere entrambe le mani sul manubrio, fatta eccezione per la segnalazione della svolta;

– usare il giubbotto retroriflettente in condizioni di scarsa illuminazione;

– non trasportare altre persone/cose/animali o trainare o farsi trainare.

La violazione di queste norme di comportamento è punita con una sanzione amministrativa da 50 a 200 euro.

Possono inoltre essere applicate ai conducenti di monopattino le regole dettate per la circolazione delle biciclette, quali ad esempio:

– occupare il lato destro della carreggiata;

segnalare la manovra di svolta;

– dare la precedenza in uscita dalla pista ciclabile;

– condurre il veicolo a mano quando si è di intralcio per i pedoni.

Ovviamente, i conducenti di monopattino sono tenuti a rispettare le comuni norme in materia di limiti di velocità, nel caso in cui, pur procedendo entro i 25 km/h, si trovino su un tratto di strada soggetto ad un limite inferiore; così come devono rispettare le norme in materia di guida sotto l’influenza di alcolici o stupefacenti.

(avv. Andrea Martinis)