Morte di un congiunto: la mancata convivenza non esclude il risarcimento del danno. La Corte di cassazione torna a pronunciarsi sul danno da perdita di rapporto parentale e lo fa con una sentenza (n. 22397/2022) che contiene alcuni interessanti spunti in materia di legami familiari, intensità del rapporto e fondatezza della richiesta risarcitoria.
La vicenda è quella di un sinistro mortale, che ha portato – tra gli altri – i fratelli della vittima a chiedere il risarcimento del danno al responsabile dell’accaduto. Il danno è quello che si definisce “da perdita del rapporto parentale”. Sostanzialmente, si tratta di risarcire una persona per l’impatto negativo che la scomparsa di un congiunto comporta sulla sua vita.
Il ruolo della convivenza
Punto nodale, quando si tratta di affrontare questo argomento, è quello della convivenza. È abbastanza intuitivo comprendere il motivo della centralità di questo elemento. Posto che si deve risarcire una perdita emotiva che si è venuta a creare, il danno esisterà (e sarà più o meno rilevante) nella misura in cui sia possibile stabilire che il rapporto era intenso. Chiaramente, il fatto che due persone vivano assieme o che comunque siano solite frequentarsi, depone a favore dell’esistenza di un rapporto rilevante.
Per questa ragione, quando si tratta – come in questo caso – di persone che chiedono il risarcimento del danno da perdita di un fratello, chi resiste alla domanda si difende proprio partendo col dire che le persone non erano conviventi. Si prende un elemento dimostrato (la diversa residenza) e se ne deduce l’inesistenza di un legame affettivo solido. Ma è sufficiente per ottenere il rigetto della domanda risarcitoria?
L’orientamento della Cassazione
Secondo la Cassazione, no. In caso di morte di un congiunto, quindi, il risarcimento del danno prescinde dalla semplice convivenza. Per provare di aver diritto al risarcimento del danno, ovvero per fornire prova contraria, non ci si deve concentrare sull’aspetto della vicinanza fisica, ma sul legame affettivo. Ove sia provata l’effettività e la consistenza di tale relazione, la mancanza del rapporto di convivenza non è rilevante. Nel mondo di oggi, del resto, è facile immaginare che possano esistere rapporti solidi e frequenti anche tra persone che vivono in continenti diversi. La facilità e la qualità delle comunicazioni, infatti, è tale da consentire un contatto frequente a prescindere dalla separazione fisica.
Avv. Andrea MARTINIS
diritto civile (responsabilità civile, assicurazioni, recupero crediti), privacy, diritto penale