L’eccesso di movida comporta una responsabilità a carico del gestore del locale. Lo ha ribadito la Corte di cassazione (sezione penale, sentenza n. 3952 del 2022), che ha confermato la condanna a carico di un imprenditore. Il reato che viene in rilievo in questa circostanza è il disturbo al riposo delle persone.

I principali punti di interesse di questa sentenza corrispondono alla conferma di alcune indicazioni già rese in passato dalla Corte. In particolare, compete al gestore il compito di vigilare sulla rumorosità dei suoi clienti. Questi sono infatti tenuti ad un comportamento “che non sfoci in condotte contrastanti con le norme poste a tutela dell’ordine e della tranquillità pubblica”.

Una di queste norme, appunto, è l’art. 659 codice penale, che sanziona chi disturba le occupazioni o il riposo delle persone. Per integrare la fattispecie penale, è sufficiente che il disturbo coinvolga un numero indeterminato di persone e non solo un singolo. I condomini rappresentano l’ipotesi più frequente, nel classico caso del bar sito al piano terra di un palazzo, ad esempio.

In casi come quello deciso dalla Cassazione, quindi, spetta al titolare del locale verificare che i clienti siano rispettosi nei confronti dei residenti. All’imprenditore è quindi rimesso un potere di controllo. Parimenti, è suo compito quello di adottare le soluzioni più adeguate a venire incontro alle esigenze di riposo. Si pensi, ad esempio, all’installazione di barriere acustiche. Insomma, la movida, se da un lato può rappresentare fonte di incassi, dall’altro comporta precise responsabilità.