Ultimamente è diventato pressoché impossibile passeggiare per le città italiane senza notare i numerosi palazzi che sono coperti da impalcature e ponteggi. Molto spesso, al piano terra di quei palazzi ci sono attività commerciali le cui vetrine sono coperte dalla presenza del cantiere. Logico pensare, quindi, che l’effettuazione di lavori nel condominio sia penalizzante per gli esercenti, che non possono contare sulla visibilità di cui, in assenza dei cantieri, disporrebbero.
il danno e la responsabilità
L’esercente, chiaramente, dovrà dimostrare l’eventuale danno. Un punto di partenza potrà trovarsi nei bilanci, che potrebbero rivelare una tendenza negativa coincidente con la copertura del palazzo. In presenza di un danno dimostrabile, ci si può chiedere se l’esercente possa in qualche modo essere risarcito. La responsabilità per la posa dei ponteggi va ricondotta al condominio, a cui compete la decisione di avviare i lavori sull’edificio. Questo significa che le pretese risarcitorie convergeranno sul condominio.
La situazione si complica poiché, solitamente, il negoziante non è anche condomino, ma occupa i locali in virtù di un contratto di locazione con uno dei condomini. Questo significa che l’esercente-conduttore può rivolgersi anzitutto al proprietario-locatore, chiedendo ad esempio la riduzione del canone per il periodo in cui si protrae la presenza dei ponteggi oppure il risarcimento del danno. Ma gli è anche possibile rivolgersi direttamente al condominio, chiedendogli, come potrebbe fare nei confronti di un qualunque soggetto terzo, il risarcimento del danno.
La sentenza del Tribunale di Milano
A tale conclusione è arrivato di recente il Tribunale di Milano (sentenza n. 5904 del 2021), che ha infatti accolto la richiesta risarcitoria promossa da un negoziante nei confronti di un condominio. Nella fattispecie, il condominio aveva dovuto far eseguire dei lavori urgenti, ma la ditta incaricata, dopo aver installato i ponteggi, non aveva dato inizio alle opere. Dall’inerzia era poi derivato un contenzioso con il condominio, provocando così il protrarsi della situazione di stallo. In tutto questo periodo, i ponteggi erano rimasti installati, con pregiudizio per l’attività commerciale. Ad avviso del Giudice, il fatto che il condominio abbia tergiversato con la ditta inizialmente incaricata, anziché affidare i lavori – che erano comunque urgenti – ad un ulteriore
Avv. Andrea MARTINIS
diritto civile (responsabilità civile, assicurazioni, recupero crediti), privacy, diritto penale