Interessante pronuncia della Corte di Cassazione (Sez. IV penale, sentenza n. 18406 del 27 aprile 2018), che definisce i margini del cosiddetto reato di “fuga” sanzionato dall’art. 189 comma 6 del Codice della strada. La norma punisce chi, in caso di incidente, “non ottempera all’obbligo di fermarsi” e, nel caso di specie, la difesa ha sostenuto che l’automobilista, in seguito al sinistro, si era effettivamente fermato, per poi ripartire prima dell’arrivo dei Carabinieri, chiamati sul posto.
La Corte ha ritenuto sussistente il reato, in quanto, si legge nella motivazione, la sosta dell’automobilista è stata solamente momentanea e non ha consentito l’identificazione né del veicolo, né tantomeno dell’automobilista. L’obbligo di fermarsi sul luogo del sinistro, chiarisce la Cassazione, deve durare per tutto il tempo necessario all’espletamento delle prime indagini, indirizzate all’individuazione di veicoli e conducenti coinvolti. In sintesi, in caso di sinistro ci si deve fermare e si deve consentire l’identificazione del proprio veicolo, nonché indicare le proprie generalità.
È appena il caso di ricordare che l’obbligo di fermarsi si distingue dall’obbligo di prestare assistenza ai feriti (cosiddetta “omissione di soccorso”), fattispecie prevista nel comma 7 dell’art. 189 Cds, trattandosi di due comportamenti distinti.
Avv. Andrea MARTINIS
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