Una recentissima sentenza della Corte Europea dei diritti dell’Uomo aggiunge un tassello alla problematica delineazione del quadro concernente la responsabilità per i contenuti pubblicati on-line, ed in particolar modo aiuta l’interprete nel difficile compito di trovare un equilibrio tra la libertà di espressione e la tutela dei diritti della personalità, come l’onore.

Il caso in questione è quello del titolare di un blog, sul quale erano stati pubblicati dei commenti offensivi inerenti ad una persona, di cui parlava un articolo del blog stesso; il diretto interessato, visto il tenore dei contributi messi online, ne aveva chiesto la rimozione e il titolare del blog aveva provveduto immediatamente a cancellarli e a pubblicare una rettifica. In questo caso, ha detto la Corte, non sussiste ragione per cui il titolare del blog dovrebbe essere considerato responsabile per il danno subito dall’offeso: da un lato, il tenore degli scritti era offensivo, ma non implicante istigazione all’odio o alla violenza; dall’altro lato, il titolare del blog non solo non era l’autore del commento, ma – ricevuta la segnalazione – aveva prontamente provveduto a cancellare le offese e a pubblicare una rettifica.

Si tratta di una soluzione equilibrata, posto che la persona offesa conserva pieno diritto di rivolgersi all’autore del commento, per chiedere il risarcimento del danno; diversamente, individuando cioè una responsabilità diretta del titolare del blog, si rischierebbe di andare a paralizzare la libertà di espressione in rete.

(avv. Andrea Martinis)