Lasciare gli oggetti di valore nell’armadietto della palestra è un’abitudine sicuramente frequente. Logico chiedersi quale tipo di responsabilità derivi alla struttura in caso di furto. In una recente sentenza (8865 del 2021), il Tribunale di Milano fa il punto sulla questione. La storia è quella dell’utente di una palestra, che ha lasciato un orologio costoso nell’armadietto, chiuso con codice, salvo poi non trovarlo più. Il cliente, quindi, chiedeva il risarcimento, invocando un obbligo di custodia a carico della palestra.

L’obbligo di custodia

La chiave è, appunto, l’obbligo di custodia. Punto di partenza sono le norme che il codice civile detta in tema di deposito in albergo. Secondo l’art. 1783, l’albergatore risponde per ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate nell’impianto o presso la struttura da parte dei clienti e custoditi negli armadietti. Questa responsabilità arriva “fino a dieci volte il valore del prezzo giornaliero di ingresso”. Diventa, invece, illimitata, nel caso in cui i beni siano affidati in custodia (art. 1784).

Tale regime di responsabilità si considera esteso anche alle palestre. Chi si iscrive in una struttura sportiva, infatti, conclude un contratto cosiddetto complesso. Da parte del titolare dell’impianto, infatti, c’è un obbligo principale (far utilizzare le attrezzature ai clienti), ma anche uno accessorio (mettere a disposizione armadietti per riporre indumenti e oggetti non necessari alla prestazione sportiva). Questo obbligo accessorio, così come si è detto in tema di albergo, presenta due alternativi limiti di responsabilità.

Nel caso di oggetti che il cliente lasci in armadietto, la responsabilità della palestra è limitata a dieci volte il valore del prezzo giornaliero di ingresso. La giurisprudenza circoscrive ulteriormente questa ipotesi. Ad essere coperti, infatti, sono solamente gli oggetti “di cui è opportuno liberarsi per il miglior godimento della prestazione”. La responsabilità della struttura è invece illimitata nel caso di oggetti oggetto di specifica consegna in custodia.

L’importanza di usare le cassette di sicurezza

E qua si torna al caso deciso dal Tribunale di Milano. Anche se la palestra offriva un servizio di cassette di sicurezza, il cliente ha preferito lasciare l’orologio in armadietto. Scelta che mal si concilia con il valore ingente dell’orologio. Chiaramente, il personale della palestra non può certo sorvegliare gli armadietti, che si trovano nello spogliatoio, pena la violazione della privacy dei clienti. Nulla si può imputare sotto questo aspetto al gestore. La responsabilità sarà perciò limitata, perché è mancato l’affidamento in custodia (art. 1784 codice civile) che, invece, si sarebbe configurato in caso di deposito nella cassetta di sicurezza.