In caso di vacanza rovinata, il turista ha la possibilità di chiedere il risarcimento dei danni. Lo ribadisce la Corte di cassazione in una pronuncia (ordinanza n. 1417/2023) che fa chiarezza intorno ad alcuni aspetti interessanti. La tematica, ovviamente, è rilevante nell’ambito della vendita del cosiddetto pacchetto turistico. Questa operazione, oltre al consumatore, coinvolge altri due soggetti: l’agenzia di viaggi e il tour operator. La prima rappresenta la naturale controparte del turista, che entra fisicamente in agenzia oppure acquista uno dei suoi servizi su un sito Internet. Il tour operator, invece, è il soggetto che organizza i servizi commercializzati dall’agenzia.
A chi può rivolgersi un turista dopo una vacanza non esattamente idilliaca? Ebbene, la Cassazione chiarisce che l’agenzia e il tour operator sono entrambi responsabili per la buona riuscita del pacchetto venduto. Quando si acquista un viaggio organizzato, infatti, il contratto che il consumatore conclude è caratterizzato dalla “finalità turistica”. I due soggetti indicati sopra, pertanto, assumono un’obbligazione di risultato: garantiscono che il turista avrà esattamente quello che gli è stato promesso.
Disavventura in villaggio turistico
Nel caso deciso dalla Corte, alcuni turisti, una volta giunti nella struttura destinata ad ospitarli, hanno cominciato a sentirsi male, al punto da essere ricoverati in ospedale. I malesseri accusati dipendevano da una disfunzione nella catena alimentare del villaggio turistico in cui si trovavano. Da qui, una volta rientrati a casa, la richiesta di risarcimento del danno, stante l’inadempimento delle controparti.
Richiesta che, secondo la Cassazione, coinvolge sia l’agenzia che il tour operator. L’organizzatore e il venditore di pacchetti turistici, puntualizzano i Giudici, sono tenuti a risarcire qualsiasi danno subito dal consumatore a causa della fruizione del pacchetto turistico. A loro spetta dare la prova che il risultato anomalo dipenda da un fatto ad essi non imputabile. Se non sono in grado di fornire questa prova, il giudice dovrà accogliere la domanda di risarcimento del danno.
Avv. Andrea MARTINIS
diritto civile (responsabilità civile, assicurazioni, recupero crediti), privacy, diritto penale