Farsi gonfiare un pallone in officina può dar luogo ad un contenzioso legale; è quanto occorso nella vicenda esaminata dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 6033 del 9 marzo 2017), vicenda che ha visto protagonisti un apprendista del titolare dell’officina e un ragazzino, che si è fatto gonfiare il pallone proprio dall’apprendista: a causa dello scoppio del pallone, però, il ragazzino ha perso l’uso di un occhio.

La Cassazione ha avuto modo di ribadire alcuni principi in materia di responsabilità del datore di lavoro (art. 2049 c.c.), rammentando in modo particolare che essa sussiste laddove sussista un “rapporto di occasionalità necessaria”, nel senso che il titolare è responsabile del danno verificatosi per mano del dipendente, se tale danno ha avuto origine in una attività rientrante nel novero di quelle proprie del rapporto di lavoro. Non è necessario, pertanto, che il datore di lavoro incarichi specificamente il dipendente dello svolgimento di una determinata mansione, né che egli sia al corrente di ciò che il dipendente faccia: ai fini della declaratoria di responsabilità ex art. 2049 c.c., infatti, è sufficiente che la condotta lavorativa sia l’occasione tale da agevolare o rendere possibile il fatto o l’evento dannoso.

(avv. Andrea Martinis)