Parcheggiare l’auto nel posto riservato ai disabili può non solo dar luogo ad una contravvenzione (art. 158 codice della strada) ma anche ad un reato. Si tratta del delitto di violenza privata (art. 610 c.p.), reato che si perfeziona quando qualcuno “con violenza o minaccia costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa”.

Ecco quindi che, nel caso in cui vi sia un parcheggio non genericamente riservato ai disabili, ma espressamente riservato ad una persona (per ragioni attinenti al suo stato di salute), l’automobilista che effettua una sosta non autorizzata compie una condotta che trascende il semplice divieto di sosta, perché impedisce ad altri (il titolare del permesso di parcheggiare) di usufruire del posto auto che gli è stato espressamente riservato, integrando così il reato di violenza privata.

Per maggiori approfondimenti: Corte di Cassazione, sez. V, sentenza n. 17794/17.

(avv. Andrea Martinis)