L’art. 222 Codice della strada prevedeva la revoca della patente in ogni caso di condanna per lesioni stradali gravi o gravissime (art. 590-bis c.p.). Questo significava impossibilità di conseguire una nuova patente se non dopo cinque anni. La sentenza della Corte Costituzionale n. 88 del 2019, però, ha modificato questa impostazione.
Il nuovo regime sanzionatorio
A seguito della dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale della suddetta disposizione, infatti, tale automatismo è stato escluso. Il Giudice ora, fatte salve le ipotesi di guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze psicotrope e stupefacenti, può liberamente valutare le circostanze del caso e applicare la sanzione accessoria della sospensione della patente in luogo della revoca.
Ma che accade alle sentenze passate in giudicato che avevano applicato, in virtù dell’automatismo, la misura più grave? È possibile ottenerne una modifica?
La sentenza del GIP di Udine
Sul punto si è recentemente pronunciato il GIP di Udine. Il caso era quello di una sentenza di patteggiamento per un’ipotesi non aggravata di lesioni stradali, alla quale era conseguita la misura della revoca, disposta in automatico. Accogliendo la tesi della difesa, il Giudice ha disposto la revoca… della revoca della patente di guida.
L’innovativa pronuncia si pone in contrasto con l’orientamento sviluppatosi nella giurisprudenza di legittimità. Questa infatti, facendo leva sul fatto che la revoca della patente è una sanzione amministrativa accessoria, escludeva di poterla modificare.
Il GIP di Udine, invece, ha accolto integralmente il ragionamento sviluppato dalla difesa alla luce delle numerose sentenze europee che, da anni, sostengono la natura sostanzialmente penale delle misure amministrative quali la sospensione e la revoca della patente.
Nuove opportunità per le sentenze passate in giudicato
In altri termini, a prescindere dal dato formalistico, stante la natura marcatamente afflittiva della revoca della patente “con tutte le limitazioni sulla libertà di spostamento e, spesso, sulla capacità lavorativa dell’individuo”, e la sua connessione con un fatto di reato secondo il Giudice deve trovare applicazione retroattiva la disciplina più favorevole.
In conclusione, quindi, chiunque abbia subito la revoca della patente prima della sentenza della Corte Costituzionale avrà diritto a vedere riesaminato il suo caso.
(avv. Valentina Ramella)