Come molti automobilisti sanno – forse perché lo hanno imparato a proprie spese – le multe per eccesso di velocità possono giungere in seguito alle rilevazioni effettate attraverso postazioni di controllo, collocate sulle strade. È noto che queste apparecchiature devono essere omologate e periodicamente revisionate affinché la multa sia validamente elevata. Vi è però un ulteriore requisito di legittimità della sanzione ed è la segnalazione della postazione di controllo.

l’art. 142 comma 6-bis del Codice della strada, infatti, richiede espressamente che le postazioni di controllo devono essere “preventivamente segnalate e ben visibili”, attraverso cartelli o indicazioni luminose. In altre parole, è necessario che l’automobilista venga opportunamente informato che, percorrendo quel tratto di strada, troverà un controllo di velocità. Evidente come dietro a questa previsione ci sia un’esigenza di assicurare che l’Autorità, nello svolgere i controlli, lo faccia in modo trasparente.

Fino a che punto, però, deve spingersi questa trasparenza? È necessario, ad esempio, che nel verbale elevato all’automobilista si specifichi con precisione che il dispositivo di controllo era segnalato? Secondo la Corte di cassazione, no; la recente ordinanza n. 23330/2020, infatti, ha esposto un principio, già precedentemente emerso (ordinanza n. 1661/2019), secondo cui non è necessario che il verbale di contestazione dia conto della preventiva informazione a mezzo segnaletica, visto che la normativa non lo richiede. Resta però un preciso onere dell’Amministrazione quello di dimostrare che il controllo della velocità fosse stato segnalato. Questo significa, quindi, che, nel caso di impugnazione della multa, l’onere probatorio graverà interamente sull’Amministrazione convenuta, che dovrà convincere il Giudice di aver rispettato questo obbligo di trasparenza. Se non riuscirà a fornire questa prova, la multa sarà annullata.

(avv. Andrea Martinis)