Uno degli incubi di chi viaggia in aereo, oltre ai ritardi, è la perdita del proprio bagaglio. La Convenzione di Montreal sul trasporto aereo internazionale (ratificata in Italia nel 2004) disciplina la responsabilità del vettore aereo in caso di smarrimento del bagaglio. Nello specifico, secondo l’art. 22 della Convenzione, in caso di distruzione, perdita, deterioramento o ritardo del bagaglio, il vettore aereo è responsabile per il risarcimento del danno, che viene limitato a 1000 diritti speciali di prelievo. I diritti speciali di prelievo sono una valuta del Fondo Monetario Internazionale, il cui valore è parametrato sulla base del valore di alcune valute (Euro, Dollaro e altre) prese come riferimento. Al cambio attuale, 1000 DSP corrispondono a circa 1200 euro.

È possibile riconoscere un danno ulteriore, rispetto al limite fissato? La risposta la fornisce la Corte di cassazione che, in un caso recentemente deciso (ordinanza n. 4996 del 21 febbraio 2019) ha ribadito che, per superare il limite dei 1000 DSP è necessario che il passeggero, al momento dell’imbarco del bagaglio, abbia dichiarato un valore superiore dello stesso (cd. “dichiarazione di interesse alla consegna”), pagando una corrispondente tassa supplementare (art. 22 Convezione di Montreal). Senza questa dichiarazione, ribadisce la Corte, non è possibile riconoscere alcun tipo di danno ulteriore, di qualsiasi natura. Ecco allora che, laddove il passeggero lamenti, oltre al danno economico per la perdita del bagaglio, un danno di natura non patrimoniale (ad esempio: per il valore affettivo dei beni contenuti nel bagaglio), l’eventuale risarcimento che superi i 1000 DSP potrà riconoscersi solo se è stata resa la dichiarazione di interesse alla consegna.

(avv. Andrea Martinis)