Nel caso in cui, in un sinistro, muoia una persona, si può ritenere che il coniuge separato di fatto abbia diritto al risarcimento del danno? È questo il quesito a cui ha risposto la Corte di cassazione (sentenza n. 28222 del 4 novembre 2019), rispondendo, sostanzialmente, che nel caso in cui la relazione coniugale esista formalmente, pur a fronte di una relazione che di fatto è cessata, si può parlare di risarcimento del danno solamente se il coniuge superstite dimostra il pregiudizio subito. Deve dimostrare, quindi, di aver effettivamente subito un danno.

Il coniuge superstite dovrà pertanto dimostrare che “il fatto illecito del terzo abbia provocato quel dolore e quelle sofferenze morali che di solito ai accompagnano alla morte di una persona cara”, provando altresì che “nonostante la separazione, anche se solo di fatto, e non giudizialmente o consensualmente raggiunta, vi sia ancora un vincolo affettivo particolarmente intenso”.

Nel caso deciso, la separazione di fatto si era protratta per un periodo lungo (oltre vent’anni) e il coniuge defunto aveva instaurato una nuova relazione, interrompendo così tutti i rapporti (anche quelli di natura economica) con il coniuge superstite. È quindi mancata la prova di un “vincolo affettivo intenso” tra i due coniugi, sì che la richiesta risarcitoria avanzata è stata respinta.

(avv. Andrea Martinis)