Le tabelle milanesi nuovamente al centro dell’attenzione in questa pronuncia della Corte di cassazione (sentenza n. 20925 del 2016). La questione verteva sulla possibilità, per il giudice chiamato a determinare la misura del risarcimento dovuto ai parenti di una vittima di sinistro stradale con esiti mortali, di discostarsi dai minimi e dai massimi previsti in tabella.
La risposta che ha fornito il Giudice di legittimità è piuttosto chiara: posto che le tabelle meneghine costituiscono un “parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c.”, il giudice può liquidare il danno da perdita di rapporto parentale anche in misura minore o maggiore, rispetto alla “forbice” edittale prevista in tabella, ma a patto che vi siano ragioni per ritenere che, nel caso specifico, all’interno della comunità familiare vi siano stati elementi tali da giustificare questo scostamento. Secondo la sentenza citata, il parametro tabellare è elaborato “in astratto in base all’oscillazione ipotizzabile in ragione delle diverse situazioni ordinariamente configurabili secondo l’id quod plerumque accidit”; quando il giudice dispone di elementi che sfuggano a queste situazioni, per così dire, standardizzate, ecco che sussistono le basi per liquidare il danno in misura minore o maggiore rispetto ai margini tabellari.
(avv. Andrea Martinis)
Avv. Andrea MARTINIS
diritto civile (responsabilità civile, assicurazioni, recupero crediti), privacy, diritto penale