Una recente pronuncia della Corte di cassazione consente di tornare sul delicato tema del risarcimento del danno patrimoniale (diverso ed ulteriore, quindi, rispetto al danno biologico) derivante da una menomazione fisica subita; si tratta, in particolare, del danno da “perdita di chance” di guadagno futuro, alla luce dell’invalidità fisica subita. Le criticità maggiori in questo ambito sono quelle relative alla prova: spesso, infatti, queste richieste risarcitorie si scontrano con l’oggettiva difficoltà di dimostrare un danno che deve ancora verificarsi, integrando una diminuzione del reddito futuro.
La sentenza n. 26850 del 14.11.17 riprende un orientamento già dettato dalla Suprema Corte (cfr., ad esempio, Cass. Civ. Sez. 3, 14.11.13, n. 25634), secondo il quale nell’ipotesi in cui l’elevata percentuale di invalidità permanente renda “altamente probabile, se non addirittura certa” la menomazione della capacità lavorativa, il giudice può procedere all’accertamento presuntivo della perdita patrimoniale, liquidando il danno in modo equitativo. La liquidazione, prosegue la Corte, può avvenire anche in forma presuntiva, laddove possa ritenersi ragionevolmente probabile che in futuro la vittima percepirà un reddito inferiore a quello che altrimenti avrebbe conseguito in assenza di menomazione.
Avv. Andrea MARTINIS
diritto civile (responsabilità civile, assicurazioni, recupero crediti), privacy, diritto penale