Allo stadio, uno spettatore raccoglie un petardo, lanciato dai tifosi avversari, con l’intento di allontanarlo, ma il petardo esplode, causando postumi permanenti. Ne segue una domanda risarcitoria, rivolta alla società sportiva ospitante, che, dopo due gradi di giudizio, ha trovato il positivo riscontro della Corte di cassazione (ordinanza 8763/19). La domanda è stata rivolta secondo lo schema contrattuale: lo spettatore, quindi, ha dimostrato di aver acquistato il biglietto per la partita e di essere rimasto vittima dello scoppio di un petardo; alla società convenuta, quindi, è toccato l’onere di difendersi, dimostrando di aver adottato tutte le misure di sicurezza idonee ad evitare l’incidente. Prova che, ovviamente, non è stata fornita, in quanto – a detta dei giudici – l’aver semplicemente distanziato di alcuni metri i settori ospitanti le tifoserie avversarie non ha impedito il lancio “in diagonale”. Per contro, è stata esclusa anche la colpa dello spettatore, perché il gesto di allontanare il petardo non è stato ritenuto essere un comportamento imprevedibile e, come tale, idoneo ad interrompere il nesso causale.

Avv. Andrea MARTINIS
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