In un mondo in cui la facilità dei pagamenti elettronici è diventata parte del quotidiano, trovarsi sul conto corrente dei prelievi operati abusivamente, purtroppo, non è infrequente. La clonazione di bancomat o carte di credito è un fenomeno all’ordine del giorno e, nonostante le misure di sicurezza adottate dagli istituti bancari, i casi che vengono denunciati sono tantissimi. Al netto della (eventuale) responsabilità penale per chi compie queste attività, ci si deve interrogare sulla possibilità, per chi è stato “alleggerito”, di recuperare le somme indebitamente prelevate, chiedendole direttamente alla banca. In altre parole: in caso di prelievo non riconosciuto dal correntista, la banca lo deve risarcire?
Secondo la Corte di cassazione (sentenza 9721/2020) la risposta è positiva. Il caso trattato è quello di due coniugi che avevano subito lo svuotamento integrale del conto corrente attraverso alcuni prelievi allo sportello, non riconducibili a loro; accortisi di quanto accaduto, i due avevano immediatamente contattato la banca, chiedendo il blocco del bancomat. Successivamente, avevano chiesto alla banca la restituzione delle somme indebitamente prelevate, ottenendo però una risposta negativa. La Cassazione, invece, ha dato ragione ai coniugi.
La spiegazione di questo orientamento prende le mosse dal d.lgs. 11/2010, ove si prevede che l’onere di dimostrare che l’operazione illecita è stata effettuata correttamente grava sulla banca; spetta a quest’ultima, quindi, dare la prova che il prelievo (o comunque l’operazione) contestato dal correntista sia riconducibile a questi e, come tale, debba essere considerato regolare. Il limite, ribadisce la Cassazione, è la colpa grave del correntista, che dovrà sopportare la perdita nel caso in cui abbia dato adito o abbia aggravato il prelievo illegittimo.
Milita in questo senso anche un principio generale per cui è ragionevole ricondurre nell’area di rischio professionale del prestatore di servizi a pagamento la possibilità di un utilizzo improprio del sistema da parte di terzi; chi organizza e gestisce (e fa pagare) il servizio, infatti, avrà maggiore possibilità di controllare che non si verifichino eventuali abusi. Non sarà quindi il correntista a dover dimostrare di non essere stato lui ad autorizzare la singola operazione o di non aver comunque impedito l’abuso, ma spetterà alla banca fornire la giustificazione del prelievo; altrimenti, dovrà risarcire il danno.
(avv. Andrea Martinis)
Avv. Andrea MARTINIS
diritto civile (responsabilità civile, assicurazioni, recupero crediti), privacy, diritto penale