A distanza di tre anni dall’ultimo aggiornamento, sono arrivate le nuove Tabelle di Milano, punto di riferimento nazionale per il calcolo del danno non patrimoniale. Tra le novità più significative, per la prima volta vengono forniti i riferimenti per il calcolo del danno da assenza di consenso informato. Come noto, infatti, l’esecuzione di una prestazione medica richiede che il paziente sia stato precedentemente informato sulla natura della prestazione, le sue conseguenze eccetera. Si parla appunto di consenso “informato” in quanto il medico deve dimostrare che, rispetto all’esecuzione di un trattamento sanitario, il paziente è stato messo nelle condizioni di poter esercitare consapevolmente e liberamente la sua scelta. Effettuare un intervento senza aver ottenuto il consenso del paziente può pertanto costituire un danno per quest’ultimo e le Tabelle di Milano, ora, cercano di fornire una indicazione in merito.
Alla base del tutto, c’è una lesione del diritto all’autodeterminazione del paziente, che viene privato del suo diritto a scegliere in modo consapevole come curarsi. Per capire quale possa essere l’entità del danno, però, va detto che le situazioni che possono presentarsi in concreto sono estremamente variegate. Può capitare infatti che l’intervento, anche se non scelto liberamente dal paziente, sia risolutivo; viceversa, può succedere che la prestazione medica porti ad un peggioramento delle condizioni di salute, o comunque non risolva il problema, ma sottoponga comunque il paziente ad uno stress inutile. Tutte queste diverse situazioni porteranno a risarcimenti di differente entità.
Le Tabelle di Milano individuano quattro fasce risarcitorie, in considerazione di diversi parametri, che possono ricorrere, singolarmente o contemporaneamente, contribuendo a delineare e “colorare” il quadro.
a) danno da 1.000 a 4.000 euro
– violazione obbligo di informazione: lieve (mancano dettagli)
– invasività intervento: lieve
– conseguenze sulla salute del paziente: lievi
– sofferenza interiore causata al paziente: lieve
– natura dell’intervento: urgente
– condizioni del paziente: persona non vulnerabile per età o condizioni di salute;
b) danno da 4.001 a 9.000 euro
– violazione obbligo di informazione: media (l’informazione è resa ma è carente)
– invasività intervento: media
– conseguenze sulla salute del paziente: medie
– sofferenza interiore causata al paziente: media
– natura dell’intervento: abbastanza urgente, con poche alternative possibili;
– condizioni del paziente: persona mediamente vulnerabile;
c) danno da 9.001 a 20.000 euro
– violazione obbligo di informazione: rilevante (informazione assente)
– invasività intervento: rilevante
– conseguenze sulla salute del paziente: evidenti, con necessità di interventi correttivi
– sofferenza interiore causata al paziente: grave
– natura dell’intervento: non urgente, con alternative possibili
– condizioni del paziente: persona non vulnerabile per età o condizioni di salute;
d) danno da oltre 20.000 euro
– violazione obbligo di informazione: gravissima (plurimi trattamenti effettuati senza comunicazione)
– invasività intervento: elevata
– conseguenze sulla salute del paziente: irreversibili (fino alla morte)
– sofferenza interiore causata al paziente: gravissima
– natura dell’intervento: per nulla urgente, con molte alternative praticabili
– condizioni del paziente: persona molto vulnerabile
Esaminando questi parametri e la loro entità, si potrà quindi inquadrare la violazione del caso specifico in una delle quattro fasce di gravità, definendo così l’ammontare del risarcimento che si può chiedere.
La versione integrale delle Tabelle di Milano 2021 è disponibile a questo link.
(avv. Andrea Martinis)
Avv. Andrea MARTINIS
diritto civile (responsabilità civile, assicurazioni, recupero crediti), privacy, diritto penale