Negli scorsi giorni è stato adottato il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro; questo documento contiene una serie di prescrizioni che le aziende dovranno prendere in considerazione al fine di poter garantire la ripresa dell’attività lavorativa, limitando al massimo l’eventuale diffusione del contagio.
Tra le misure che il datore di lavoro dovrà considerare, ve ne sono alcune che si riflettono sugli adempimenti privacy. In particolare:
– misurazione della temperatura corporea. Il dipendente che dovesse avere una temperatura corporea superiore a 37,5 gradi ha l’obbligo di restare a casa; il datore di lavoro può procedere al rilevamento della temperatura all’ingresso dei locali aziendali e, in tale caso, effettua un trattamento di dati sensibili che, come tale, lo vincola anzitutto a dare l’idonea informativa ai dipendenti. Questa informativa indicherà come base giuridica del trattamento le disposizioni legislative adottate in chiave di contenimento del contagio, mentre, sotto il profilo della conservazione dei dati, indicherà la durata della situazione emergenziale; la finalità del trattamento, ovviamente, è quella di prevenzione del contagio. È sconsigliato registrare il dato relativo alla temperatura, salve le ipotesi in cui sia necessario giustificare l’allontanamento del lavoratore risultato febbricitante. Andranno inoltre adottate le opportune misure di adeguamento per quanto riguarda gli adempimenti privacy già in essere in azienda; il che, concretamente, significa aggiornare il registro dei trattamenti e la valutazione di impatto, contemplando in entrambi il “nuovo” trattamento relativo alla misurazione della temperatura.
– acquisizione di informazioni su eventuale rischio. Chi, negli ultimi 14 giorni, ha avuto contatti con persone contagiate o proviene da aree considerate a rischio, non deve recarsi al lavoro; laddove il datore di lavoro richieda ai propri dipendenti una dichiarazione negativa rispetto a tali condizioni, evidentemente effettua un trattamento di dati, per il quale valgono le prescrizioni di cui al punto precedente. Viene raccomandato inoltre di limitare la raccolta alle sole informazioni strettamente indispensabili.
Avv. Andrea MARTINIS
diritto civile (responsabilità civile, assicurazioni, recupero crediti), privacy, diritto penale