Il consumatore ha sempre ragione? Non è così, almeno stando a quanto conclude la Corte di cassazione che, con sentenza n. 14257 del 2020 ha bocciato le doglianze proposte da un turista nei confronti della propria agenzia di viaggi. Il caso è quello di un viaggio che prevedeva l’ingresso in Siria dopo una permanenza di qualche giorno in Giordania; ingresso che si era rivelato non agevole per il malcapitato turista, trattenuto dalle autorità siriane proprio a causa del visto giordano presente sul passaporto. Avendo dovuto sopportare in prima persona le spese necessarie per ricongiungersi con il resto del gruppo, il viaggiatore ne chiedeva il risarcimento all’agenzia di viaggi, responsabile, a suo modo di vedere, di non aver informato adeguatamente il turista circa le condizioni di ingresso in Siria. Per contro, l’agenzia sosteneva di aver fornito un opuscolo cinque giorni prima della partenza.

La decisione della Cassazione parte da un principio volto alla tutela del consumatore, ovvero l’obbligo, per il professionista, di trasferire informazioni utili fin dalla fase precontrattuale, in modo tale da far sì che il consumatore possa maturare una decisione il più possibile consapevole. Ciò detto, la Corte ha rilevato che, nel caso di specie, l’agenzia aveva effettivamente fornito una serie di informazioni al turista, seppur a breve distanza dalla partenza, ma questa tempistica, non certo felice, non era stata adeguatamente censurata dal consumatore, che infatti  non aveva spiegato quale pregiudizio avrebbe subito a causa di questo difetto informativo. In altre parole, un conto è lamentarsi perché – formalmente – si è verificata una lesione dei diritti del consumatore; altro però è dimostrare la conseguenza concreta (e pregiudizievole) di tale lesione.

Viene così in rilievo il principio di autoresponsabilità, che tempera quello che la Corte chiama “dogma consumeristico”, ovvero la pretesa di vedere sempre e comunque il consumatore come soggetto debole e bisognoso di tutela. Secondo i Giudici di legittimità, infatti, la disponibilità delle informazioni qualche giorno prima della partenza, informazioni colpevolmente non utilizzate da parte del turista, non ha portato alcuna conseguenza pregiudizievole suscettibile di risarcimento.

(avv. Andrea Martinis)