Come noto, l’obbligo di assicurazione riguarda tutti i veicoli a motore posti in circolazione su strade di uso pubblico o ad esse equiparate (art. 122 Codice delle assicurazioni private). A fronte di tale obbligo, che grava sugli automobilisti, l’assicurazione è tenuta a risarcire il danno provocato dalla circolazione degli autoveicoli. La domanda che ci si è posta, durante gli anni di applicazione di queste norme, è quanto esteso possa essere questo obbligo a carico delle assicurazioni. Il quesito riguarda l’ampiezza della locuzione “circolazione su strade di uso pubblico o ad esse equiparate”: l’interpretazione, per così dire, estensiva, porta ad allargare il campo della risarcibilità.

L’interpretazione estensiva

Col tempo, si è assistito alla formazione di una giurisprudenza orientata in favore del consumatore-assicurato, con l’obiettivo di assicurargli la tutela offerta dall’azione diretta contro l’assicurazione. Il concetto di “circolazione” anzitutto, è stato interpretato nel senso di includervi non solo i sinistri verificatisi “in movimento”, ma anche quelli occorsi in fase di stallo. Parimenti, si è ritenuta “di uso pubblico” l’area, anche privata, comunque soggetta ad essere utilizzata da persone diverse dal proprietario. Questa linea estensiva è stata incoraggiata dalla normativa comunitaria succedutasi nel tempo, che si è dimostrata “aperta” a recepire le esigenze dei consumatori.

La conferma di questo orientamento arriva recentemente da una sentenza della Corte di cassazione a Sezioni Unite (21893 del 2021), che ha dimostrato di fare applicazione dei principi summenzionati. Secondo i Giudici, il criterio da applicare per verificare se un sinistro risulta o meno coperto dall’assicurazione è quello dell’uso del veicolo. Se, cioè, l’incidente si è verificato nell’ambito di un utilizzo conforme alla funzione abituale, allora si può pensare che la copertura sia attiva e che l’assicurazione debba pagare.

Il caso che ha portato alla sentenza delle Sezioni Unite è quello di un investimento mortale verificatosi nel cortile di un’abitazione. Ad avviso della Corte, la fattispecie ricade in ipotesi di copertura assicurativa. Questo, ovviamente, non significa che ogni sinistro possa essere posto a carico dell’assicurazione. Restano esclusi tutti i casi di uso anomalo del veicolo, come ad esempio nel caso di mezzi non conformi a quelli del Codice della strada oppure in ipotesi di utilizzo per finalità diverse dalla circolazione.