L’art. 131-bis del codice penale prevede la non punibilità dei reati nel caso in cui, “per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale”. In sintesi, si tratta di considerare come non meritevoli di sanzione penale quei comportamenti che, pur astrattamente configurando un ipotesi di reato, non abbiano arrecato una offesa significativa al bene protetto, tenendo conto del modo in cui il fatto si è concretizzato.

Questa disposizione è stata ritenuta applicabile anche in relazione al reato di rifiuto di sottoporsi all’alcoltest (art. 186, comma 7, codice della strada). La Corte di cassazione, infatti, con sentenza n. 42255 del 14 settembre 2017, ha ritenuto non punibile la condotta di un automobilista che si era rifiutato di sottoporsi all’alcoltest, proprio perché il fatto concreto era connotato da particolare tenuità. Gli elementi valorizzati per approdare a tale decisione sono stati l’età dell’imputato, la sua incensuratezza, il fatto che non avesse causato alcun pericolo alla circolazione e che, anzi, la pattuglia gli avesse consentito di procedere fino a casa. Circostanze e fatti univoci nel portare a ritenere che la condotta, episodica e non dannosa, non meritasse una sanzione penale.

Ovviamente, non ogni condotta sanzionata dall’art. 186, comma 7, cds potrà beneficiare di questa peculiare ipotesi di non punibilità: dovrà essere il giudice a valutare, caso per caso, se il comportamento tenuto sia inquadrabile come ipotesi non punibile.

(avv. Andrea Martinis)