Una complessa e delicata vicenda medica giunge sul tavolo della Corte di cassazione. Un paziente affetto da tumore è seguito da un medico il quale decide di avvalersi della collaborazione di un collega. Questi, però, suggerisce il riscorso alla medicina omeopatica, consiglio che viene seguito nel caso di specie. L’esito per il paziente è purtroppo mortale e da qui si apre un fascicolo – a titolo di omicidio colposo – per i due medici.

Ad essere giudicata nella sentenza n. 5117 del 2022 è la posizione dell’omeopata che ha consigliato il curante. Non si tratta, quindi, del medico che ha un legame diretto col paziente, ma dell’ausiliario, per così dire. La Cassazione rileva che sicuramente il medico direttamente responsabile è il curante. Tuttavia, riscontra che il consulente era perfettamente a conoscenza della gravità della situazione e, ciò nonostante, ha avallato il ricorso alla terapia omeopatica. Il secondo medico, quindi, è venuto meno all’obbligo connaturato con la professione medica di attivarsi a tutela della salute e della vita del paziente.

Chiaramente, si tratta di una responsabilità legata ad una condotta omissiva. Il medico, cioè, ha mancato di fornire la prestazione dovuta. Secondo i giudici che si sono occupati della vicenda, il tumore avrebbe potuto essere curato. In occasione della prima visita, la situazione era seria ma non irrecuperabile. Ricorrere alla medicina tradizionale, avrebbe portato a migliorare l’aspettativa di vita del paziente.

L’omeopata chiamato a fare da consulente, quindi, disponeva di tutti gli elementi per accorgersi della situazione e dei pericoli che correva il paziente. Ciò nonostante, non ha suggerito al collega di applicare procedure di diagnosi e di cura previste dalle linee guida accettate dalla comunità scientifica.