Il c.d. “Decreto Rilancio” (D. L. 34/2020), contenente “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, ha introdotto una nuova ipotesi di emersione di rapporti di lavoro.
In particolare, l’art. 103 prevede tre diverse procedure amministrative, due dirette a cittadini stranieri e una anche a lavoratori italiani. Presupposto comune a tutte le ipotesi di regolarizzazione/emersione è la delimitazione ad esclusivi settori di attività che sono:
a) agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;
b) assistenza alla persona per sé stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l’autosufficienza;
c) lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

Per meglio specificare quali siano le attività rientranti nelle citate categorie il decreto del Ministero dell’Interno del 27.05.2020 ha previsto un elenco specifico delle stesse, all’allegato 1.
Tornando alle procedure sono previsti:

1) CONCLUSIONE DI UN NUOVO CONTRATTO DI LAVORO. Nell’ambito dei settori di attività indicati dalla legge i datori di lavoro italiani, cittadini comunitari o stranieri in possesso di un permesso di soggiorno per lungo soggiornanti possono concludere un contratto di lavoro con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale da prima dell’08.03.2020, che non se ne siano allontanati successivamente.

2) EMERSIONE DI UN RAPPORTO DI LAVORO IRREGOLARE. Nell’ambito dei settori di attività indicati dalla legge i datori di lavoro italiani, cittadini comunitari o stranieri in possesso di un permesso di soggiorno per lungo soggiornanti possono dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare in corso con cittadini italiani e stranieri presenti sul territorio nazionale da prima dell’08.03.2020, che non se ne siano allontanati successivamente.

3) RICHIESTA DI UN PERMESSO DI SOGGIORNO TEMPORANEO. I cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale da prima dell’08.03.2020, che non se ne siano allontanati successivamente, con permesso di soggiorno scaduto dal 31.10.2019 non rinnovato o convertito e che abbiano svolto attività di lavoro nei settori indicati dalla legge possono chiedere un permesso di soggiorno temporaneo della durata di 6 mesi. In questo caso proponente e destinatario coincidono (il cittadino extracomunitario). Si tratta di una regolarizzazione provvisoria che, però, consente allo straniero che trovi un nuovo lavoro sempre nei settori di attività indicati dalla legge, di convertire il titolo temporaneo in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

Al fine di impedire un “effetto richiamo” conseguente ad una sanatoria generalizzata è stata anche introdotta una precisa limitazione temporale. Come visto, infatti, possono beneficiare della regolarizzazione solo i cittadini extracomunitari presenti in Italia prima dell’08.03.2020 e che non si siano allontanati successivamente. La presenza deve essere comprovata attraverso i rilievi dattiloscopici, la dichiarazione di presenza o attraverso attestazioni costituite da documentazioni di data certa provenienti da organismi pubblici (la Circolare del Ministero dell’Interno dd. 30.05.2020 ha indicato, a titolo meramente esemplificativo, certificazione medica proveniente da struttura pubblica, certificato di iscrizione scolastica dei figli, tessere nominative dei mezzi pubblici, certificazioni provenienti da forze di polizia, titolarità di schede telefoniche o contratti con operatori italiani, documentazione proveniente da centri di accoglienza e/o di ricovero autorizzati anche religiosi, attestazioni rilasciate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari in Italia).

Sono previste cause ostative sia per i datori di lavoro che per i lavoratori. Non sono ammessi alla procedura:
1) i datori di lavoro condannati, negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva per reati di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina o della prostituzione, di impiego di minori in attività illecite, di riduzione in schiavitù o servitù e di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro;
2) i datori di lavoro che, a seguito di procedure di ingresso di cittadini stranieri per lavoro subordinato o di procedure di emersione dal lavoro irregolare di cittadini stranieri, non abbiano sottoscritto il contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione, o non abbiano provveduto alla successiva assunzione del lavoratore, salvo cause di forza maggiore;
3) i cittadini stranieri nei confronti dei quali siano stati emessi provvedimenti di espulsione ministeriale o di prevenzione del terrorismo o per pericolosità sociale. NON sono ostative le espulsioni amministrative;
4) i cittadini stranieri che risultino segnalati ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;
5) i cittadini stranieri che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, per uno dei reati per cui è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza, per delitti contro la libertà personale, per reati inerenti gli stupefacenti, di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina o della prostituzione, di impiego di minori in attività illecite;
6) i cittadini stranieri che comunque siano considerati una minaccia per l’ordine pubblico e per la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l’Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone.

Sono altresì previsti dei limiti reddituali per i datori di lavoro che vogliano presentare istanza di regolarizzazione/emersione:
– per agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse: reddito imponibile o fatturato risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio di esercizio precedente non inferiore a 30.000 euro annui;
– per assistenza alla persona e lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare: reddito imponibile del datore di lavoro, persona giuridica, non inferiore a 30.000 euro annui, persona fisica, non inferiore a 20.000 euro annui. Il reddito può essere integrato da quello percepito da altro soggetto del nucleo familiare ma la soglia si eleva a 27.000 euro. Il coniuge ed i parenti entro il 2° grado possono concorrere alla determinazione del reddito anche se non conviventi;
– per assistenza alla persona non sono previsti limiti reddituali per il datore di lavoro affetto da patologie o disabilità che ne limitano l’autosufficienza, nel caso di un unico lavoratore.

Il D.L. 52/2020 ha prolungato i termini per la presentazione delle istanze fino al 15.08.2020.
Due le procedure previste:

1) ISTANZE DI ASSUNZIONE E DI EMERSIONE DEL LAVORO IRREGOLARE CON MODALITÀ TELEMATICHE PRESSO LO SPORTELLO UNICO PER L’IMMIGRAZIONE.
Prima della presentazione della domanda il datore di lavoro dovrà provvedere al pagamento di un contributo forfettario, pari a € 500,00 per ciascun lavoratore, utilizzando il modello F24. Lo Sportello unico per l’immigrazione, dopo aver verificato l’istanza e acquisito i pareri favorevoli della Questura e dell’Ispettorato territoriale del lavoro, convocherà le parti per l’esibizione della documentazione necessaria all’emersione e la stipula del contratto di soggiorno.

2) PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA DI RILASCIO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO TEMPORANEO TRAMITE KIT POSTALE ALLA QUESTURA.
L’onere del servizio è pari a € 30,00. Prima della presentazione della domanda il richiedente dovrà provvedere al pagamento di un contributo forfettario, pari a € 130,00, utilizzando il modello F24. Alla consegna del modulo di richiesta del permesso di soggiorno presso lo sportello di Poste Italiane
è rilasciata una ricevuta. Contestualmente lo straniero verrà convocato presso la Questura per l’esame della sua richiesta ed il rilascio del permesso di soggiorno temporaneo.
L’art. 103, ovviamente, ha previsto la sospensione dei procedimenti penali e amministrativi nei confronti dei datori e dei lavoratori. In particolare:
– nei confronti dei datori di lavoro sono sospesi i procedimenti per l’impiego di lavoratori per i quali è stata presentata la dichiarazione di emersione, anche se di carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale, con esclusione di quelli relativi ai reati di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina o della prostituzione, di impiego di minori in attività illecite, di riduzione in schiavitù o servitù e di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro;
– nei confronti dei lavoratori sono sospesi i procedimenti per l’ingresso e il soggiorno illegale nel territorio nazionale, con esclusione di quelli per violazione delle disposizioni contro l’immigrazione clandestina. La sospensione del procedimento penale o amministrativo impedisce l’espulsione nei confronti degli stranieri ammessi alla procedura.

Avv. Valentina Ramella