Il Tribunale di Belluno torna a pronunciarsi sul caso dei dipendenti di una RSA che avevano rifiutato di sottoporsi al vaccino anti Covid-19. A fronte di questo comportamento, il datore di lavoro li aveva messi in ferie. Contro questo provvedimento i dipendenti si erano rivolti al Giudice del Lavoro, chiedendo l’emissione di un provvedimento di urgenza ed in particolare un provvedimento che dichiarasse il loro diritto a scegliere se vaccinarsi o meno. Il Tribunale aveva rigettato la richiesta (ne abbiamo parlato qui), ritenendo che il provvedimento adottato dal datore di lavoro (collocamento in ferie, diverso da un licenziamento) rientrasse nei poteri datoriali e che fosse, anzi, compito del datore quello di assicurare la sicurezza della struttura. Mettere in ferie i dipendenti no vax, quindi, serviva ad evitare che entrassero in contatto con i soggetti fragili, ospitati in RSA.

Le richieste dei sanitari e la risposta del Tribunale

Esaurita la fase d’urgenza, i dipendenti hanno nuovamente investito della questione il Tribunale, chiedendo la pronuncia di un provvedimento che accerti il loro diritto di scelta. Nel frattempo, come ben noto, è stato approvato il decreto legge 44/2021, che impone l’obbligo vaccinale per i sanitari. E proprio su questa disposizione i ricorrenti hanno sollevato una questione di legittimità costituzionale.

Il Tribunale di Belluno ha nuovamente disatteso le richieste dei sanitari. La motivazione è squisitamente processuale, perché il Giudice ha rilevato la mancanza di interesse ad agire (art. 100 c.p.c.). Questa norma, semplicisticamente, prevede che si possa accedere alla giustizia a patto di avere un concreto interesse. In sostanza, per ritenere la domanda ammissibile, serve l’esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l’intervento del giudice.

Secondo il Tribunale, i ricorrenti non hanno questo interesse, semplicemente perché, nel frattempo, è arrivato l’obbligo vaccinale, disposto per legge. Non ci sono dubbi, secondo il Giudice, che questo obbligo riguardi i dipendenti che lavorano in una RSA, come appunto i diretti interessati. Il datore di lavoro che adotta dei provvedimenti tali da impedire ai sanitari no vax di essere in contatto con gli ospiti, quindi, agisce legittimamente.

La legittimità della legge che impone il vaccino

Il Tribunale, infine, ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della legge che impone il vaccino. I ricorrenti si erano appellati all’art. 32 della Costituzione, che, come noto, sancisce il divieto di imposizione di trattamenti sanitari, se non in forza di legge. Legge che, nel caso di specie, ovviamente esiste. Il Tribunale ha comunque valutato che la libertà di chi sceglie di non vaccinarsi va bilanciata con l’interesse collettivo alla salute. Sotto questo aspetto, ci sono dei precedenti della Corte Costituzionale, che ha già “salvato” in passato alcuni obblighi vaccinali. In particolare, la Corte ha detto che “la legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l’art. 32 Cost., laddove il trattamento è diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri”.