Schiamazzi dei clienti fuori dal locale? Paga (penalmente) il gestore. La Corte di cassazione (sentenza n. 33096/2022) ribadisce un principio che, di volta in volta, torna a far parlare di sé. La fattispecie è quella che si può facilmente immaginare: un locale pubblico e clienti che, stazionando all’esterno, rumoreggiano. Il tutto in orario notturno, tanto che un vicino di casa non riesce a prendere sonno. Esasperato, si rivolge all’Autorità.

Ne deriva l’imputazione per l’art. 659 c.p. (disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone). Il gestore non ci sta e dà battaglia in Tribunale prima e in Cassazione poi. Perdendo. I Giudici della Cassazione, in particolare, evidenziano la correttezza della decisione assunta in primo grado. Le testimonianze ascoltate, infatti, hanno chiarito la natura dei rumori, idonei a disturbare un numero indeterminato di persone.

Né si può pensare che sia scorretto imputare al titolare del locale la responsabilità per quello che combinano i suoi clienti. Il gestore, infatti, ha l’obbligo di controllare i propri clienti. In particolare, deve impedire che il loro comportamento sfoci in condotte contrastanti con le norme che tutelano l’ordine e la tranquillità pubblica. C’è, pertanto, l’obbligo di controllare cosa fanno i clienti ed eventualmente di intervenire per fermarli. Davanti a comportamenti illeciti, quindi, il gestore potrà allontanare i clienti o chiamare l’Autorità. Se non lo fa, rischia di risponderne in sede penale.