Con una interessante pronuncia (ordinanza n. 16892/19) la Corte di cassazione ha ribadito come, in ipotesi di responsabilità medica, la mancata acquisizione del consenso informato rappresenti una forma di responsabilità distinta e autonoma rispetto a quella eventualmente derivante dalla prestazione medica in sé.

Il medico, prima di procedere a rendere la prestazione sanitaria, deve infatti informare il paziente su quelle che sono le cure che riceverà, in modo tale che il paziente possa prendere una decisione in merito; le informazioni da dare riguardano il trattamento, le possibili complicazioni, gli esiti attesi: una volta apprese, il paziente aderirà o meno alla terapia proposta. Questo in quanto, come recita la Costituzione (art. 32) “nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge”.

Il medico che non ottiene il consenso informato è pertanto responsabile. Questa responsabilità è però autonoma, dice la Corte nella decisione in esame, rispetto a quella che potrebbe derivare dal non aver poi eseguito correttamente un intervento sanitario. In altre parole, in caso di intervento mal riuscito e reso senza consenso informato, il paziente potrebbe avere diritto a due risarcimenti, che si vanno a cumulare tra di loro: da un lato, quello per non essere stato preventivamente informato dal medico; dall’altro, quello per aver subito un intervento non eseguito in modo corretto.

(avv. Andrea Martinis)