Con l’entrata in vigore della “negoziazione assistita”, le coppie che devono separarsi o divorziare possono farlo evitando di dover comparire personalmente in Tribunale (davanti al Presidente o al Collegio).
Infatti i coniugi – con l’assistenza di un legale a testa – possono raggiungere una soluzione consensuale della separazione o del divorzio, nonché possono modificare le condizioni di separazione o divorzio precedentemente stabilite.
L’accordo, però, deve essere “consensuale”.
Tale accordo è possibile anche per le coppie che abbiano figli minori o economicamente non autosufficienti.
L’accordo raggiunto verrà sottoposto al Pubblico Ministero. In presenza di figli, il P.M. autorizzerà l’accordo solo se lo riterrà corrispondente all’interesse dei figli. In caso contrario, trasmetterà l’accordo al Presidente del Tribunale per la comparizione delle parti davanti a sé.
Una volta omologato l’accordo è equiparato ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti ordinari di separazione e divorzio.
Avv. Debora Valentini