L’ordinanza n. 27554/2021 resa dalla Corte di cassazione riguarda una vicenda di cui molti di noi potrebbero essere protagonisti. Si tratta dell’attivazione di un servizio telefonico non richiesto. Lo schema è tristemente noto. In questo caso, una persona contatta la compagnia per avere informazioni su un servizio e, senza averlo espressamente richiesto, si trova abbonato allo stesso. Interviene allora il Garante Privacy, ponendo l’attenzione sul trattamento dei dati che la compagnia ha effettuato.
Cosa c’entra la privacy?
Ci si potrebbe chiedere quale sia il profilo che interessa al Garante. Semplice: l’attivazione di un servizio telefonico comporta un trattamento di dati personali (dati anagrafici, numero di telefono, eccetera) e questo trattamento non può avvenire senza il rispetto dei canoni imposti dalla legge in materia. Tra questi, vi è l’obbligo di informativa, che il titolare del trattamento deve fornire all’interessato, per fornire tutta una serie di informazioni concernenti le modalità, la durata e le finalità del trattamento. Ebbene, in questo caso non c’è mai stata un’informativa.
Le difese della compagnia telefonica: contratto attivato per errore
La compagnia telefonica si è difesa invocando un fraintendimento circa la conclusione del contratto. Secondo la sua difesa, ci sarebbe stato un qui pro quo nel colloquio tra cliente ed operatore e questi avrebbe attivato il servizio per errore. Infatti, non appena se ne è accorto, l’interessato ha subito chiesto la disattivazione, che è avvenuta pacificamente.
La posizione di Garante e Cassazione: la privacy va rispettata comunque
Per il Garante, questo misunderstanding, che resta peraltro tutto da dimostrare, è irrilevante e la Cassazione sposa questa tesi. Non va fatta confusione, dicono i Giudici, tra la conclusione del contratto e la liceità del trattamento dati. Anche se il contratto si è concluso per errore, infatti, la compagnia avrebbe comunque dovuto rendere l’informativa! In pari tempo, avrebbe comunque dovuto rispettare le prescrizioni normative in materia di base giuridica: il trattamento, infatti, in tanto è lecito in quanto vi sia un fondamento che lo giustifichi. Questa base può essere il consenso dell’interessato che, nel caso specifico, mancava completamente.
Insomma, il paravento dell’errore nell’attivazione non può salvare la compagnia telefonica dal rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali. In questi termini, l’ordinanza della Cassazione va tenuta presente, per tutelarsi contro gli abusi perpetrati da certi big del mercato.
Avv. Andrea MARTINIS
diritto civile (responsabilità civile, assicurazioni, recupero crediti), privacy, diritto penale