Nel caso di sinistro stradale causato da un veicolo rimasto ignoto (mancando cioè l’identificazione del numero di targa), il danneggiato può rivolgersi al Fondo di Garanzia per le vittime della strada, e indirizzare una richiesta di risarcimento all’impresa di volta in volta designata. La Corte di cassazione (ordinanza n. 18097 del 2020) ha ribadito che, per ottenere il risarcimento, non è necessario che il danneggiato sporga anche una querela contro ignoti.
Questo in quanto il diritto al risarcimento non è legato alla diligenza manifestata dal danneggiato (che, presentando una querela contro ignoti, per così dire dimostra di attivarsi ai fini dell’individuazione del responsabile), ma dalla prova che il sinistro si sia effettivamente verificato e che l’investitore sia realmente rimasto non identificato, prova che andrà data con i mezzi a disposizione nel processo civile (es: testimoni). Presentare una querela non significa precostituirsi la prova dell’esistenza del sinistro (“ha sporto querela, quindi è ovvio che qualcosa sia successo”), né, dall’altro lato, si può pensare che la mancata presentazione di questa querela possa incidere negativamente sulle sorti della richiesta risarcitoria (“non ha nemmeno sporto querela, quindi si sta inventando tutto”). Il risarcimento, quindi, prescinde dalla querela.
(avv. Andrea Martinis)
Avv. Andrea MARTINIS
diritto civile (responsabilità civile, assicurazioni, recupero crediti), privacy, diritto penale