Come noto anche al di fuori degli ambienti strettamente giuridici, nel caso di sinistro stradale causato dalle condizioni stradali pericolose, l’utente della strada può proporre domanda di risarcimento danni nei confronti dell’ente gestore, avvalendosi dell’inversione dell’onere probatorio messa a disposizione dall’art. 2051 c.c.: sarà quindi sufficiente dimostrare l’evento e il nesso causale con la “cosa in custodia”, mentre l’ente gestore, per andare esente da responsabilità, dovrà dimostrare il caso fortuito, ovvero la colpa dello stesso danneggiato.

Tale colpa, tuttavia, anche laddove astrattamente ipotizzabile, può comportare il rigetto della domanda risarcitoria solo se il comportamento colposo del danneggiato sia stato da solo causa dell’evento. Questo è quanto ha recentemente ribadito la Corte di Cassazione (ordinanza n. 2479 del 1 febbraio 2018): l’accertata condizione di pericolosità della cosa, infatti, continua a rilevare anche in presenza di una condotta colposa, laddove l’evento si sia originato in ragione della pericolosità. In altre parole: la condotta colposa del danneggiato esclude la responsabilità da cosa in custodia solo laddove essa sarebbe stata in grado di determinare l’evento anche se la strada fosse stata tenuta in perfette condizioni. Se, invece, l’evento si origina all’interno di un contesto di pericolosità della cosa, si ha responsabilità del custode. Chiaramente, la colpa del danneggiato verrà presa in considerazione per determinare l’entità del risarcimento (ex art. 1227 c.c.), portando ad una diminuzione del danno risarcibile, in proporzione alla gravità della colpa.

(avv. Andrea Martinis)