Quella tra spese condominiali e privacy è una convivenza non sempre facile. L’amministratore di condominio, ad esempio, non può esporre nella bacheca della casa il resoconto dei pagamenti delle spese condominiali, per indicare quali siano i soggetti rimasti indietro coi pagamenti. È il succo dell’ordinanza resa dalla Corte di cassazione (ordinanza n. 29323/2022) che ha deciso una questione sempre attuale e, anzi, verosimilmente destinata a diventare sempre più rilevante.

I principi del trattamento di dati personali

Il trattamento di dati personali, dice la normativa in materia, deve essere giustificato e attenersi ai principi di non eccedenza e limitazione. Questo significa che, anche quando si opera legittimamente, ci si deve limitare alle sole informazioni indispensabili, comunque da trattare senza eccedere lo scopo perseguito. Portando questi principi nel caso concreto, è evidente che i condomini hanno diritto di ricevere aggiornamenti in merito ai pagamenti delle spese e alle eventuali situazioni di inadempienza. L’amministratore, dal suo punto di vista, deve relazionare in merito nelle sedi a ciò preposte, come l’assemblea.

Esporre un rendiconto delle spese nell’atrio del palazzo, invece, va oltre, perché si amplia la platea dei soggetti che possono essere raggiunti da questa informazione. I dati personali relativi ai singoli condomini vengono cioè messi a disposizione di persone, come i semplici visitatori, che non hanno nessun diritto di essere informati circa i pagamenti delle spese condominiali. Il trattamento di dati personali, in questi termini, non è giustificato ed è eccedente. Da questo deriva una lesione alla privacy.

Ci si può chiedere se ne risulti un danno a carico del soggetto che, per effetto dell’affissione, viene pubblicamente additato come moroso. La risposta può dirsi positiva, a patto che il soggetto interessato alleghi di aver subito un danno e, soprattutto, ne dia la prova. Si tratterà di un danno non patrimoniale, dimostrabile anche attraverso una prova presuntiva.