Il delitto cosiddetto di “stalking” (art. 612-bis c.p.) è notoriamente consistente nella condotta di chi minaccia o molesta qualcuno, procurandogli uno stato ansioso. Ciò che non forse tutti sanno è che la pena base prevista per questo delitto (reclusione da sei mesi a cinque anni) è aggravata nel caso in cui il fatto sia commesso “attraverso strumenti informatici o telematici” (come previsto nel comma 2 del citato articolo).

Per far scattare questa aggravante, che può portare all’aumento della pena fino ad un terzo, è sufficiente che la condotta di minaccia o molestia sia posta in essere attraverso un comunissimo sistema di messaggistica tipo Whatsapp, come confermato recentemente dalla Corte di cassazione (sentenza n. 3989 del 28 gennaio 2019). Non servono, quindi, particolari strumenti tecnologici per integrare l’aggravante, ma basta una app usata quotidianamente.

(avv. Andrea Martinis)