Il ciclista, in quanto utente della strada, durante la circolazione è tenuto ad attenersi alle regole dettate dal Codice della strada, onde non incorrere nelle sanzioni previste dalla legge. Sanzioni che possono essere piuttosto gravi, come nel caso esaminato dalla Cassazione penale (sentenza n. 53275 del 23 novembre 2017), caso in cui un ciclista è stato condannato ai sensi dell’art. 186, comma 2 lettera c del Codice della strada, per aver condotto la bici in stato di ebbrezza, provocando un incidente. Nella circostanza, il ciclista circolava di notte, fuori dal centro abitato, senza utilizzare il giubbotto o le bretelle ad alta visibilità, finendo così per essere tamponato da una persona a bordo di un ciclomotore, che nell’oscurità non l’aveva visto.
Trasportato in ospedale, il ciclista veniva sottoposto alle terapie del caso e dagli accertamenti ematici risultava lo stato di ebbrezza, condizione che viene sanzionata con riferimento a chiunque “guida” (art. 186 Cds) e quindi, appunto, anche per i ciclisti. Nella fattispecie, peraltro, oltre alla sanzione di base per la guida in stato di ebbrezza, è stata applicata anche l’aggravante prevista dal comma 2-bis del citato articolo (aumento di pena per aver causato un sinistro), in quanto si è ritenuto che l’incidente fosse stato causato dal ciclista stesso, che circolava di notte, in stato di ebbrezza e senza rendersi visibile, come prescritto dalla legge.
Avv. Andrea MARTINIS
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