Accesso abusivo o indebito superamento? Questo è il quesito che si è trovata a dover risolvere la Corte di cassazione (Sez. Penale, sentenza n. 50375 del 2016), affrontando il caso di un tifoso che, sprovvisto di biglietto, era entrato nello stadio (assieme ai propri “colleghi”) in quanto gli ultras della squadra avversaria, regolarmente entrati, avevano azionato il dispositivo di apertura di sicurezza, consentendo quindi l’accesso anche alla tifoseria rivale, che altrimenti non avrebbe potuto entrare.
Il quesito non è ozioso, perché mentre l’accesso abusivo è sanzionato come mero illecito amministrativo es art. 1-quinquies, comma 7, legge n. 88 del 2003, l’indebito superamento è punito penalmente dalla l. 401/89 (art. 6-bis) e può costituire precedente rilevante per l’irrogazione di un DASPO: ecco quindi l’interesse del tifoso a vedere il suo comportamento qualificato come accesso abusivo.
Un’interpretazione più favorevole che, però, la Cassazione ha escluso, in quanto nella fattispecie è stato riscontrato uno scavalcamento o superamento di un ostacolo materiale: quando, pertanto, una barriera fisica viene superata per accedere abusivamente all’impianto sportivo. L’accesso abusivo, al contrario, si realizza laddove chi è sprovvisto di biglietto entra nello stadio approfittando di un varco lasciato occasionalmente aperto e non, come nel caso concreto, dolosamente aperto dall’interno da un complice comportamento dei tifosi già entrati.
Avv. Andrea MARTINIS
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