I pacchetti turistici “tutto compreso” sono ormai diventati uno strumento diffuso attraverso il quale le persone fruiscono della possibilità di andare in vacanza, godendo di una serie di servizi che trascendono il semplice viaggio, inteso come spostamento fisico da un luogo all’altro. È proprio su questo aspetto che si focalizza la definizione normativa dei pacchetti in questione, contenuta nel cd. “Codice del turismo” (d.lgs. 79/11), ove l’art. 34 li inquadra come quei pacchetti, venduti a prezzo forfetario, aventi ad oggetto i viaggi risultanti dalla combinazione di almeno due elementi tra trasporto, viaggio e servizi ricreativi rappresentativi di una parte consistente del viaggio.

Acquistando il pacchetto, quindi, non si acquista solo il semplice servizio di trasporto o quello di alloggio, ma una “vacanza”, ovvero una serie di servizi che, accanto a viaggio e alloggio, completano l’offerta per il turista, che realizza così lo scopo di “evasione” che è proprio della vacanza. Questo aspetto è importante, perché è proprio individuando e sviluppando il concetto di “finalità turistica” insita nel pacchetto tutto compreso che la giurisprudenza (e poi il legislatore) ha identificato il danno da vacanza rovinata.

Il codice del turismo delinea alcuni aspetti relativi all’acquisto del pacchetto. Il contratto, anzitutto, deve essere redatto in forma scritta, in termini chiari e precisi, e una copia deve essere consegnata, con il timbro dell’agenzia, al cliente. Proprio a tutela della chiarezza, la legge prevede che il contratto debba contenere alcune specifiche indicazioni ed in particolare, tra le altre:

– destinazione, durata, data di inizio e conclusione della vacanza:

– prezzo del pacchetto, importo (non superiore al 25%) da versare come caparra e termine per il saldo;

– estremi della copertura assicurativa, che è obbligatoria per legge;

– ubicazione, categoria turistica (le “stelle”), principali caratteristiche della struttura ricettiva in cui il turista sarà ospitato;

– itinerari, escursioni od altri servizi aggiuntivi compresi nel pacchetto;

– termine entro il quale il turista deve essere informato dell’eventuale annullamento del viaggio per la mancata adesione di un numero minimo di partecipanti;

– termine entro il quale il turista deve presentare reclami per l’inadempimento.

Alcune informazioni, ovviamente, potranno essere fornite successivamente alla stipula del contratto, in quanto non disponibili precedentemente: il riferimento, in particolare, va agli orari precisi di partenza (molto spesso vengono infatti impiegati voli charter, per cui non è possibile sapere l’orario esatto se non pochi giorni prima della partenza).

Di particolare importanza è infine l’opuscolo informativo predisposto per pubblicizzare i pacchetti turistici: esso infatti è vincolante, nel senso che il turista matura un diritto risarcitorio nel caso in cui, iniziata la vacanza, non vi sia corrispondenza tra quanto promesso e situazione effettivamente trovata in loco dal turista. Di questo aspetto, ovviamente, si parlerà più diffusamente nel corso dei contributi successivi.

(avv. Andrea Martinis)