Proseguendo questa breve guida ai pacchetti di viaggio “tutto compreso” (qui il link alla prima parte), si passa ad analizzare quello che può verificarsi successivamente alla stipula del contratto, tenendo presente che le prime criticità potrebbero infatti verificarsi anche prima della partenza.
Prima di analizzarle, però, è opportuno fare una precisazione, andando a distinguere le due figure che fanno da “controparte” al turista, ovvero l’organizzatore e l’intermediario. Il primo è il soggetto che predispone e fornisce il servizio turistico (tour operator), mentre il secondo è colui che procura il pacchetto (l’agenzia di viaggio); questa distinzione è importante, in quanto organizzatore ed intermediario sono chiamati a rispondere per il mancato o inesatto adempimento (art. 43 codice del turismo), ma “secondo le rispettive responsabilità”. Non sfugge, infatti, che i due soggetti siano chiamati a compiti e ruoli diversi, ed è in stretta connessione con tali compiti (e i corrispondenti obblighi) che potranno essere chiamati a rispondere nei confronti del turista.
Ciò chiarito, una prima ipotesi problematica si potrebbe configurare in caso di modifiche apportate da intermediario o tour operator in prossimità della partenza. Una modifica può consistere, anzitutto, nell’aumento del prezzo: essa non è consentita, laddove espressamente prevista in contratto, nei venti giorni precedenti la partenza e non è ammessa a meno che non dipenda da una variazione dei costi di carburante, diritti e tasse di imbarco. In altre parole: le modifiche “last minute” non sono consentite, essendo richiesto un margine di almeno venti giorni precedenti la partenza; né è possibile operare delle modifiche che siano dettate da variazioni diverse da quelle indicate nel codice del turismo.
Nel caso in cui l’aumento superi il 10% del costo del pacchetto, il turista può recedere. Analogamente, laddove tour operator o intermediario apportino delle modifiche prima della partenza, esse vanno comunicate in forma scritta al turista, che ha la facoltà di recedere dal contratto di viaggio, ottenendo il rimborso dell’acconto versato; tali modifiche, ovviamente, possono comprendere anche la cancellazione del viaggio. In luogo del recesso, il turista ha la possibilità di usufruire di un altro pacchetto, equivalente a quello originariamente acquistato oppure di qualità superiore (ovvero inferiore, con rimborso della differenza). La possibilità di scegliere un altro pacchetto sussiste anche in ipotesi di cancellazione del viaggio prima della partenza.
Questo schema che consente al viaggiatore di optare tra la rinuncia alla vacanza e la sostituzione ritorna anche in un momento successivo, ovvero quando, dopo la partenza, una parte essenziale dei servizi contrattualmente promessi non possa essere offerta (ad esempio: nel caso in cui non siano possibili escursioni o non sia possibile accedere ad attrazioni, che comunque rappresentino uno dei motivi dietro alla scelta del pacchetto); in tale caso l’organizzatore è tenuto ad attivarsi per offrire una soluzione alternativa al turista, in modo da potergli garantire un servizio quantomeno simile a quello cui avrebbe avuto diritto. Laddove questa alternativa non sia possibile, il viaggiatore ha diritto ad essere rimborsato della differenza tra il costo del pacchetto e il costo del servizio mancato.
Se il turista decide di recedere dal contratto o se il viaggio viene cancellato, accanto al rimborso è possibile chiedere il risarcimento del danno subito, al di fuori del caso in cui la cancellazione sia dipesa da cause di forza maggiore (ad esempio, una calamità naturale oppure un attentato terroristico) ovvero dal mancato raggiungimento del numero minimo dei partecipanti (che comunque va comunicato in anticipo).
Avv. Andrea MARTINIS
diritto civile (responsabilità civile, assicurazioni, recupero crediti), privacy, diritto penale