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Giunti al terzo capitolo di questa breve guida giuridica ai pacchetti turistici “tutto compreso”, si passa ad esaminare i profili di eventuale responsabilità in capo ai soggetti che si contrappongo al turista. Il codice del turismo distingue tra il tour operator e l’intermediario, sui quali incombono diversi oneri di adempimento e che quindi possono essere chiamati a rispondere singolarmente, sulla base dei compiti che rispettivamente spettano loro. Ecco quindi che se il tour operator sarà chiamato a rispondere per eventuali disguidi o mancanze che si siano verificati sul luogo della vacanza, toccherà invece all’intermediario difendersi nel caso in cui al turista, prima della partenza, non siano state date le corrette informazioni circa il luogo di destinazione o la struttura in cui egli alloggia. La responsabilità dei due soggetti viene estesa dalla norma anche nel caso di danni che siano derivati al turista da comportamenti di altri prestatori di servizi di cui tour operator e intermediario si avvalgono, fatta salva ovviamente per quest’ultimi la possibilità di rivalsa nei confronti dei responsabili: ecco quindi che, ad esempio, il tour operator è stato riconosciuto responsabile per danni occorsi al viaggiatore durante un trasporto sul luogo di villeggiatura.
In simili ipotesi, il turista è chiamato, anzitutto, a svolgere immediatamente un reclamo, in modo da consentire che l’organizzatore del viaggio possa porre rimedio; un classico esempio riguarda le doglianze relative alla struttura alberghiera, che potrebbe rivelarsi inadeguata ovvero priva delle caratteristiche promesse. L’organizzatore è tenuto ad attivarsi immediatamente, per porre rimedio alla situazione denunciata, in modo da consentire al turista di poter fruire utilmente della propria vacanza. Ancora una volta, nella normativa prevale l’interesse alla conservazione del contratto, per fare cioè in modo che venga data completa e pacifica esecuzione allo stesso. Successivamente al rientro, entro i dieci giorni successivi il turista deve rivolgere un formale reclamo, a mezzo di raccomandata: per quanto la norma sul punto non chiarisca se si tratta di un onere ovvero di una facoltà, è comunque consigliabile attivarsi immediatamente, entro il termine suddetto, per svolgere le proprie lamentele e chiedere il risarcimento del danno.
È importante sottolineare che la responsabilità di tour operator ed intermediario è di natura contrattuale: questo significa che il turista ha l’onere di provare la sussistenza del contratto di viaggio (che peraltro ha forma scritta, come si è visto precedentemente) e allegare l’inadempimento (ovvero, ciò che nella vacanza non è andato come avrebbe dovuto), mentre sarà onere del tour operator o dell’intermediario dimostrare di aver correttamente adempiuto a quanto previsto in contratto e di aver così reso la prestazione dovuta al viaggiatore, ovvero dovranno dimostrare che la mancata o inesatta esecuzione del contratto è dipesa dalla colpa dello stesso turista, ovvero dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovverosia da caso fortuito o forza maggiore. È appena il caso di ricordare, infine, che organizzatore e intermediario, per legge, sono tenuti ad assicurarsi per la responsabilità civile: in tal modo, quindi, si cerca di far sì che la copertura finanziaria per risarcire i danni sia garantita. Ultima annotazione: l’azione di risarcimento danni si prescrive nel termine di tre anni.
Avv. Andrea MARTINIS
diritto civile (responsabilità civile, assicurazioni, recupero crediti), privacy, diritto penale